Sentenza n. 1725/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità e/o la nullità: - dell’ordinanza sindacale n. 53 del 30.04.2021 del Comune di Sansepolcro avente ad oggetto “Struttura centro di accoglienza migranti via delle Campane 5 Sansepolcro - Messa in sicurezza impianti, mancanza di agibilità e non ottemperamento norme igienico - sanitarie” comunicata alla ricorrente in data 30.04.2021 a mezzo p.e.c., e quindi, per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità e/o di nessun effetto dell’ordinanza, nonché per l’adozione di ogni conseguente statuizione; per quanto occorrer possa, dell’illegittimità di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso - anche ove non conosciuto dalla odierna ricorrente - ivi incluso per quanto occorrer possa, l’informativa sconosciuta alla ricorrente pervenuta dalla Prefettura di Arezzo in ordine all’emanazione del suddetto provvedimento (come indicato nell’ordinanza), nonché ogni altro atto di natura anche regolamentare presupposto, consequenziale, connesso e/o da quest’ultimo richiamato e, quindi, per l’annullamento e/o per la dichiarazione di nessun effetto con riferimento alla concreta fattispecie e/o per l’adozione di ogni conseguente statuizione; per la condanna: al risarcimento del danno patrimoniale subito in esito all’adozione dell’atto illegittimo di cui sopra per l’importo di € 64.558,50, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva interventi di messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario e trasferimento temporaneo degli ospiti di un centro di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (Comune e amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 53 del 30 aprile 2021, adottata dopo sopralluoghi dell’Azienda USL, con la quale le era stato ordinato, entro quindici giorni, di eseguire numerosi interventi sull’immobile adibito a CAS: adeguamento e certificazione degli impianti elettrico e termoidraulico, sostituzione del tubo del gas e verifica della termocoppia, installazione di corpi illuminanti, cappa aspirante e aspirazione forzata, manutenzioni, sostituzioni e integrazioni di arredi, fornitura di detergenti, gel igienizzante e cassetta di pronto soccorso, nonché collocazione dei sei ospiti in altro luogo idoneo durante i lavori. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: carenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente previsto dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000; assenza di un pericolo concreto, attuale, grave e imminente per la salute e l’incolumità pubblica; mancata dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare gli strumenti ordinari; eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di proporzionalità; violazione della disciplina in materia di accoglienza, sicurezza degli impianti, norme tecniche e art. 3 l. 241/1990. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per euro 64.558,50, assumendo che l’esecuzione dell’ordinanza avesse determinato il trasferimento degli ospiti presso altra struttura gestita da diverso operatore.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le censure congiuntamente esaminate in quanto riferite ai presupposti formali e sostanziali del potere extra ordinem. In applicazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, il giudice ha ribadito che le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica richiedono un pericolo eccezionale, concreto, attuale, grave e imminente, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre a interventi immediati e indilazionabili e a un’adeguata istruttoria. Nel caso concreto, tali presupposti sono stati ravvisati nei sopralluoghi dell’AUSL del 17 e 22 marzo 2021 e nelle criticità accertate, tra cui l’impianto elettrico non funzionante e privo di asseverazione di conformità, la cucina priva di cappa aspirante e di finestre, la termocoppia non presente o non funzionante e il tubo del gas scaduto. Il trasferimento degli ospiti disposto dall’amministrazione statale è stato valorizzato come ulteriore elemento della gravità della situazione. Le prescrizioni sono state ritenute adeguate, necessarie e non eccessive rispetto alla finalità di tutela della salute e dell’igiene degli ospiti, nonché sufficientemente chiare. Il rigetto dell’impugnazione ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria per mancanza dell’illegittimità dell’atto e dei conseguenti presupposti risarcitori. Le eccezioni preliminari del Comune e le censure non espressamente esaminate sono state assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida. Spese integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale
La disposizione attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica esclusivamente locali, esercitabile solo in presenza di un pericolo eccezionale, concreto, attuale, grave e imminente, non gestibile con gli strumenti ordinari, e previa adeguata istruttoria.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione; la censura è stata ritenuta infondata nel quadro del rigetto complessivo del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto sufficientemente chiara e supportata dall’istruttoria la motivazione dell’ordinanza.
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il giudice non ha individuato una violazione rilevante ai fini dell’annullamento.
d.m. 37/2008
Richiamato dalla ricorrente in materia di sicurezza degli impianti; le criticità relative agli impianti elettrico e termoidraulico sono state ritenute elementi idonei a giustificare l’intervento contingibile e urgente.
Massime di principio
- Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica presuppone un pericolo eccezionale, concreto, attuale, grave e imminente, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari dell’ordinamento.
- Le ordinanze contingibili e urgenti possono imporre obblighi di fare o di non fare e derogare, nei limiti necessari, alla disciplina ordinaria, purché abbiano carattere provvisorio e siano dirette a fronteggiare una situazione emergenziale non permanente.
- L’esercizio del potere extra ordinem deve essere preceduto da un’adeguata istruttoria; sopralluoghi degli organi sanitari e l’accertamento di gravi criticità degli impianti e delle condizioni igieniche possono integrare tale presupposto.
- Le prescrizioni contenute in un’ordinanza contingibile e urgente sono legittime quando risultano adeguate e necessarie a eliminare il pericolo per la salute pubblica, non eccessive rispetto allo scopo perseguito e sufficientemente chiare nell’indicare gli adempimenti richiesti.
- La domanda risarcitoria proposta in conseguenza di un’ordinanza non può essere accolta quando il provvedimento impugnato risulta legittimo, difettando il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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