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Sentenza

Sentenza n. 2668/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA presentata il 10 agosto 2023 e integrata il 18 giugno 2025 per un impianto agrivoltaico da 32,82 MW nei Comuni di Petralia Sottana e Villalba

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto agrivoltaico “Chibbò”, presentata il 10 agosto 2023 e integrata con documentazione pubblicata il 7 agosto 2025 a seguito di modifiche alle opere di connessione. Ha dedotto: (1) violazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 152/2006, perché il termine complessivo di 160 giorni dalla pubblicazione dell’integrazione era scaduto il 14 gennaio 2026 senza schema istruttorio né provvedimento finale; (2) violazione dell’art. 2 della l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., per mancata conclusione del procedimento con provvedimento espresso, nonostante la diffida del 23 febbraio 2026; (3) diritto al rimborso del 50% dei diritti istruttori ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006. Ha chiesto inoltre la conclusione del procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. I diritti istruttori versati ammontavano a € 13.869,66.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha accertato che, dalla pubblicazione della documentazione integrativa il 7 agosto 2025, il termine di 160 giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 è scaduto il 14 gennaio 2026 e che il MASE non ha adottato un provvedimento né riscontrato la diffida. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al Ministero di riattivare il procedimento entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di concluderlo nei successivi 60 giorni, acquisendo i pareri necessari o esercitando poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti chiamati a renderli. L’obbligo del MASE è autonomo e non è escluso dalla mancata predisposizione dello schema da parte della Commissione tecnica o dall’inerzia di altre amministrazioni. In caso di persistente inottemperanza, su istanza della ricorrente, interverrà il commissario ad acta individuato in motivazione, con spese a carico dell’amministrazione intimata. È stata accolta anche la domanda di rimborso: il superamento del termine costituisce presupposto oggettivo sufficiente e attribuisce direttamente per legge il diritto al 50% dei diritti istruttori, pari a € 6.934,83. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite per € 1.500, oltre accessori e contributo unificato, se dovuti; spese compensate nei confronti delle altre amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Il presente ricorso si fonda sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale promosso dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico.

    La disposizione costituisce il riferimento normativo per il procedimento di VIA promosso dalla società; la decisione colloca il dovere di concludere il procedimento nella disciplina ambientale applicabile.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, il procedimento di VIA deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero.

    Per i progetti ricadenti nell’ambito indicato, il termine complessivo per concludere la VIA decorre dalla pubblicazione della documentazione sul sito ministeriale ed è pari a 160 giorni.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta del proponente è illegittimo per inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006 e che il carattere perentorio di tali termini trova conferma tanto nel dato testuale dell’art. 25, comma 7, quanto nel particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla normativa interna ed eurounitaria (TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1137 del 2023; n. 1242 del 2024).

    Il dato testuale dell’art. 25, comma 7, conferma il carattere perentorio dei termini della procedura di VIA, la cui inosservanza rende illegittimo il silenzio.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    La disposizione ricollega il diritto al rimborso al dato oggettivo del mancato rispetto dei termini procedimentali, senza richiedere la dimostrazione di ulteriori presupposti.

    Il mancato rispetto del termine previsto dal comma 2-bis è condizione oggettiva sufficiente per il rimborso del 50% dei diritti istruttori; non occorre dimostrare ulteriori presupposti.

  • art. 2 l. 241/1990

    Nonostante ciò, il MASE non ha adottato alcun provvedimento espresso, né ha dato riscontro alla diffida trasmessa dalla ricorrente il 23 febbraio 2026, venendo meno all’obbligo legale di concludere il procedimento, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.

    L’amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso il procedimento entro il termine applicabile; l’inerzia successiva alla scadenza integra violazione dell’obbligo di provvedere.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Ricorrono dunque i presupposti richiesti dagli artt. 31 e 117 c.p.a. per dichiarare illegittimo il silenzio serbato dal Ministero e ordinarli di concludere il procedimento.

    Accertata l’inerzia illegittima, il giudice può dichiarare l’illegittimità del silenzio e ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento.

  • art. 97 Cost.

    La società ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., deducendo che l’Amministrazione avrebbe omesso di adempiere al proprio obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, nonostante il carattere perentorio dei termini stabiliti dalla disciplina della VIA.

    La norma è richiamata quale parametro della censura relativa all’obbligo amministrativo di concludere il procedimento; la decisione accoglie la domanda per la violazione dell’obbligo di provvedere e dei termini della VIA.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La parcella dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nei termini previsti dall’art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Per il compenso del commissario ad acta, la parcella deve essere presentata entro i termini previsti dalla norma; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo della sentenza.

  • d.P.R. 115/2002

    il compenso per l’eventuale funzione commissariale sarà posto a carico dell’Amministrazione intimata e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

    Il compenso per l’attività del commissario ad acta è a carico dell’amministrazione intimata e viene determinato e liquidato con successivo decreto collegiale secondo il testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Per i progetti di VIA soggetti all’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il procedimento deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale; decorso il termine senza provvedimento finale, il silenzio dell’amministrazione è illegittimo.
  • L’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA è autonomo e non viene meno per l’omessa predisposizione dello schema da parte della Commissione tecnica o per l’inerzia delle amministrazioni chiamate a rendere pareri endoprocedimentali; in caso di loro inadempimento, l’amministrazione procedente deve esercitare i poteri sostitutivi.
  • Il diritto al rimborso del 50% dei diritti istruttori previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006 sorge per il solo fatto oggettivo del mancato rispetto dei termini di conclusione della VIA, senza necessità di dimostrare ulteriori presupposti.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione termini per riattivare e concludere il procedimento e disporre, in caso di persistente inottemperanza e su istanza della parte, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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