Cassazione Penale, Sentenza n. 27592/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo contestando: 1) violazione dell'art. 125 c.p.p. per assenza o apparenza di motivazione e mancata considerazione delle allegazioni difensive riguardo all'effettività delle prestazioni rese da Copland Group verso Iservice e alla quantificazione delle somme da sequestrare nonché alla disponibilità delle somme al momento del sequestro; 2) mancata valutazione della corrispondenza fra l'ipotesi accusatoria e le risultanze documentali, essendo stati prodotti contratti (2017 consulenza forfait 120.000 euro; 2018 contratto servizi 30.000 euro mensili) e note di credito che giustificherebbero i pagamenti, la contestazione limitata a 326.393,80 euro oltre IVA e l'omessa esclusione dell'IVA dall'importo sequestrato; 3) violazione di legge sulla base del dictum delle Sezioni Unite n. 42415/2021, sostenendo che si sarebbe dovuto verificare in che misura il conto di Copland fosse stato alimentato con risorse derivanti dal reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto della procura speciale ex art. 100 c.p.p.: il ricorso era sottoscritto dall'avv. Castelli che risultava nominato con atto limitato alla rappresentanza per il giudizio di riesame e non munito di procura speciale per proporre ricorso in Cassazione. Il Collegio ha esaminato il fascicolo e rilevato che l'atto depositato era una nomina limitata al riesame, non una procura speciale estesa ad altri gradi; ha richiamato la giurisprudenza sul requisito formale per i terzi interessati e, perciò, non è entrata nel merito delle censure sostanziali. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dalla ricorrente per denuncia di carenza di motivazione e mancata valorizzazione delle difese; la Corte non ha esaminato nel merito la presunta violazione a causa di un vizio processuale (inammissibilità) e quindi la censura è rimasta istruttorialmente inevasa.
art. 100 cod. proc. pen.
Norma centrale nella decisione: stabilisce che il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale per stare in giudizio; la procura si presume conferita per un solo grado salvo diversa volontà espressa. L'assenza di procura speciale per il ricorso in Cassazione ha determinato l'inammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti con cui sono stati enunciati i motivi di impugnazione; il Collegio ha considerato che i limiti formali erano rispettati, ma la questione decisiva è risultata quella della procura speciale.
sentenza Sez. U. n. 42415 del 27/05/2021
Richiamata dalla ricorrente come principio applicabile; la Corte ha ritenuto che comunque non possa derogarsi all'obbligo formale della procura speciale per i terzi interessati e che il richiamo non esaurisce il requisito della rappresentanza processuale valida.
art. 83 cod. proc. civ.
Richiamato come analogia: anche in sede civile i terzi con interesse meramente civilistico devono stare in giudizio con procura speciale; la Corte utilizza l'analogia per confermare l'obbligo processuale dei terzi nel penale.
Massime di principio
- Per i terzi interessati al sequestro preventivo (interesse di natura civilistica) è obbligatoria la procura speciale al difensore per proporre impugnazioni in Cassazione; la sua assenza determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura speciale si presume conferita per un solo grado di giudizio salvo diversa espressione: una nomina limitata al riesame non abilita automaticamente a proporre ricorso in Cassazione.
- Un vizio formale di rappresentanza processuale (mancanza di procura speciale) impedisce la valutazione sul merito delle censure sostanziali relative al sequestro; pertanto va cura preventiva assicurare la regolarità della procura prima di impugnare.
- Nelle impugnazioni riguardanti sequestri per presunti proventi di reato è opportuno, oltre alla regolarità della rappresentanza, documentare chiaramente l'origine dei pagamenti (contratti, note di credito, subappalti, versamenti IVA) e chiedere espressamente lo scorporo di elementi non costituenti profitto illecito (es. IVA versata).
- Esiste una differenza procedurale tra imputato/indagato e terzo interessato: l'imputato può stare in giudizio con il difensore senza procura speciale per la tutela dei suoi diritti processuali, mentre il terzo con interesse civilistico necessita della procura speciale.
- Prima di proporre ricorso di legittimità, verificare e depositare nei termini la procura speciale (o un atto che espressamente estenda la procura a tutti i gradi), o, se possibile, integrare tempestivamente la documentazione probatoria e di conferimento di procura per evitare inammissibilità procedurali.
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