Cassazione Penale, Sentenza n. 597/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pace ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva accolto l'appello del P.M. e disposto la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi. Il ricorso denunciava: omissione di motivazione e mancato vaglio critico delle intercettazioni e delle prove da parte del Tribunale ("copia-incolla" della ricostruzione del P.M.), insufficiente riscontro nelle cosiddette "droghe parlate", mancata prova dei ruoli associativi e della "affectio societatis" nonostante vincoli di parentela e convivenze, nonché assenza di motivazione circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p., considerando anche che i fatti risalgono al 2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per i seguenti motivi principali: il ricorso era generico e in parte declinato in fatto (motivi non consentiti in sede di legittimità); la censura sull'omesso vaglio critico era generica e, comunque, manifestamente infondata perché il Tribunale aveva adottato una motivazione "per relationem" legittima, aveva effettuato una autonoma e dettagliata rielaborazione degli elementi probatori (intercettazioni, videoriprese, perquisizioni e sequestri) e aveva ricostruito l'organizzazione, i ruoli, le turnazioni, le basi logistiche e le modalità operative del gruppo. In particolare, il Tribunale aveva adeguatamente motivato la qualificazione del ruolo del ricorrente (pusher e vedetta) richiamando conversazioni e sequestri, nonché un episodio di flagranza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che ha valorizzato la rilevanza e la gravità delle condotte, l'ampiezza temporale dei fatti, la professionalità e la pericolosità del contesto associativo; richiamata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., la difesa non ha allegato elementi specifici idonei a escluderla. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende (fissata in euro 3.000).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello in materia di misure cautelari: la Corte richiama che il Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare deve motivare sui presupposti della misura (gravi indizi, esigenze cautelari, scelta della misura) e può utilizzare la motivazione per relationem ad altri atti del procedimento a condizione di esplicitare il proprio esame critico.
art. 292, comma 2 cod. proc. pen.
Richieste di motivazione: il giudice d'appello deve fornire adeguata motivazione sui presupposti della misura; la Corte conferma che il richiamo ad atti d'ufficio o di parte è ammissibile se integrato da autonoma valutazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione della gravità indiziaria: la Corte verifica che il Tribunale abbia valutato complessivamente le fonti indiziarie (intercettazioni, videoriprese, sequestri) per ritenere sussistente la gravità indiziaria.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di esigenze cautelari per determinate fattispecie (traffico di stupefacenti): la Corte ha ritenuto operante la presunzione che giustifica la custodia in carcere salvo elementi specifici contrapposti dalla difesa, elementi che qui non sono stati efficacemente allegati.
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicazione della condanna alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riferimento alla riforma che ha inciso sulla motivazione e sulle possibilità di richiamo ad altri atti; la Corte ribadisce che la motivazione per relationem resta legittima nei limiti indicati.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" è ammessa: il giudice d'appello può richiamare integralmente atti e motivazioni già presenti nel procedimento purché compia un autonomo esame critico e indichi le ragioni della propria decisione.
- Un ricorso in Cassazione è inammissibile se generico o se investe in sostanza questioni di fatto e di merito non sindacabili in sede di legittimità.
- Per i reati di traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per confutarla (il mero decorso del tempo non è sufficiente).
- La "droga parlata" può essere valorizzata se vi sono riscontri materiali (sequestri, flagranze, videoriprese) che consentono di decodificare il linguaggio e collegare le conversazioni alle condotte illecite.
- La semplice convivenza o vincolo di parentela non esclude di per sé la sussistenza di un'associazione: la prova dell'organizzazione, dei ruoli, della continuità e delle modalità operative è determinante per la configurazione dell'associazione finalizzata allo spaccio.
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