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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 597/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pace ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva accolto l'appello del P.M. e disposto la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi. Il ricorso denunciava: omissione di motivazione e mancato vaglio critico delle intercettazioni e delle prove da parte del Tribunale ("copia-incolla" della ricostruzione del P.M.), insufficiente riscontro nelle cosiddette "droghe parlate", mancata prova dei ruoli associativi e della "affectio societatis" nonostante vincoli di parentela e convivenze, nonché assenza di motivazione circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p., considerando anche che i fatti risalgono al 2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per i seguenti motivi principali: il ricorso era generico e in parte declinato in fatto (motivi non consentiti in sede di legittimità); la censura sull'omesso vaglio critico era generica e, comunque, manifestamente infondata perché il Tribunale aveva adottato una motivazione "per relationem" legittima, aveva effettuato una autonoma e dettagliata rielaborazione degli elementi probatori (intercettazioni, videoriprese, perquisizioni e sequestri) e aveva ricostruito l'organizzazione, i ruoli, le turnazioni, le basi logistiche e le modalità operative del gruppo. In particolare, il Tribunale aveva adeguatamente motivato la qualificazione del ruolo del ricorrente (pusher e vedetta) richiamando conversazioni e sequestri, nonché un episodio di flagranza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che ha valorizzato la rilevanza e la gravità delle condotte, l'ampiezza temporale dei fatti, la professionalità e la pericolosità del contesto associativo; richiamata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., la difesa non ha allegato elementi specifici idonei a escluderla. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende (fissata in euro 3.000).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello in materia di misure cautelari: la Corte richiama che il Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare deve motivare sui presupposti della misura (gravi indizi, esigenze cautelari, scelta della misura) e può utilizzare la motivazione per relationem ad altri atti del procedimento a condizione di esplicitare il proprio esame critico.

  • art. 292, comma 2 cod. proc. pen.

    Richieste di motivazione: il giudice d'appello deve fornire adeguata motivazione sui presupposti della misura; la Corte conferma che il richiamo ad atti d'ufficio o di parte è ammissibile se integrato da autonoma valutazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Criteri per la valutazione della gravità indiziaria: la Corte verifica che il Tribunale abbia valutato complessivamente le fonti indiziarie (intercettazioni, videoriprese, sequestri) per ritenere sussistente la gravità indiziaria.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di esigenze cautelari per determinate fattispecie (traffico di stupefacenti): la Corte ha ritenuto operante la presunzione che giustifica la custodia in carcere salvo elementi specifici contrapposti dalla difesa, elementi che qui non sono stati efficacemente allegati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicazione della condanna alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riferimento alla riforma che ha inciso sulla motivazione e sulle possibilità di richiamo ad altri atti; la Corte ribadisce che la motivazione per relationem resta legittima nei limiti indicati.

Massime di principio

  • La motivazione "per relationem" è ammessa: il giudice d'appello può richiamare integralmente atti e motivazioni già presenti nel procedimento purché compia un autonomo esame critico e indichi le ragioni della propria decisione.
  • Un ricorso in Cassazione è inammissibile se generico o se investe in sostanza questioni di fatto e di merito non sindacabili in sede di legittimità.
  • Per i reati di traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.); la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per confutarla (il mero decorso del tempo non è sufficiente).
  • La "droga parlata" può essere valorizzata se vi sono riscontri materiali (sequestri, flagranze, videoriprese) che consentono di decodificare il linguaggio e collegare le conversazioni alle condotte illecite.
  • La semplice convivenza o vincolo di parentela non esclude di per sé la sussistenza di un'associazione: la prova dell'organizzazione, dei ruoli, della continuità e delle modalità operative è determinante per la configurazione dell'associazione finalizzata allo spaccio.

Testo integrale

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