Cassazione Penale, Sentenza n. 5527/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Roma che aveva confermato il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La custodia era stata disposta in relazione all'introduzione nella casa circondariale di Velletri, da parte dell'Isopo (in servizio come infermiere), di gr. 305,51 di cocaina e di gr. 436,93 di hashish (fatti del 12 marzo 2024). Il ricorso deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva (art. 274 cod. proc. pen.) e censurava la valutazione sulla necessità della custodia in carcere (art. 275 cod. proc. pen.), oltre all'omessa considerazione dell'interrogatorio reso dall'Isopo il 14 maggio 2024.
La decisione
Il difensore ha depositato rinuncia al ricorso dopo che, con ordinanza del G.i.p. di Velletri del 20/12/2024, la misura della custodia in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari con obbligo di "braccialetto elettronico". Per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stato inoltre precisato che la rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente non comporta condanna al pagamento delle spese processuali né versamento alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la composizione del Tribunale di Roma che ha deciso il ricorso cautelare; atto formale relativo alla costituzione del collegio
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alla valutazione del pericolo di recidiva come causa di applicazione della misura cautelare; il ricorrente contestava la motivazione della statuizione in tema di recidiva
art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i criteri per la scelta della misura cautelare e la necessità della custodia in carcere; il Tribunale aveva ritenuto che la custodia fosse necessaria per preservare le esigenze cautelari
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme di cassazione che individuano le doglianze possibili (vizio motivazionale, travisamento della prova) mosse nel ricorso per cassazione; il ricorrente le aveva invocate contro la motivazione del Tribunale
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in caso di rinuncia; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la sostituzione della misura
Massime di principio
- Se, durante il giudizio di impugnazione, interviene una misura favorevole al ricorrente (es. sostituzione della custodia con arresti domiciliari), il ricorrente può rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente non configura soccombenza: non si applicano spese processuali né obblighi di versamento alla Cassa per le ammende.
- In appelli e ricorsi contro misure cautelari, è essenziale che il giudice di merito motivi compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato, anche tramite valutazione della recidiva); doglianze per travisamento della prova o omissione di atti decisivi (es. interrogatori) devono essere specificamente contestate e documentate in cassazione.
- Quando si contesta la motivazione sulla recidiva o sulla necessità della custodia in carcere, è utile documentare elementi concreti che smentiscano il pericolo di reiterazione (atteggiamento collaborativo, legami familiari, attività lavorativa, assenza di precedenti rilevanti) e indicare misure alternative proporzionate e idonee.
- Prima di proporre o proseguire un ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari, valutare l'opportunità di chiedere nuovamente al giudice di merito (G.i.p./Tribunale) la modifica della misura: se la misura viene sostituita, la perdita di interesse rende il ricorso inammissibile, evitando però effetti negativi sul piano delle spese solo se la rinuncia è dovuta a causa non imputabile al ricorrente.
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