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Sentenza

Sentenza del 19/05/2017 n. 12671 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che, pur ritenendo legittimo l'accertamento IRPEF relativo alla plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni, aveva rideterminato in diminuzione la plusvalenza riconoscendo alcuni costi di sistemazione e miglioria. L'Ufficio ha sostenuto che tali costi erano stati contestati già in primo grado e che la CTR non avrebbe potuto considerarli non contestati. Ha inoltre denunciato l'insufficiente motivazione e la violazione dell'art. 68, comma 2, TUIR, poiché i costi inerenti possono essere computati soltanto se effettivamente provati. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale contestando, a sua volta, i criteri di determinazione della plusvalenza e la validità della notificazione dell'avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente. Ha stabilito che le contestazioni dell'Ufficio relative all'attendibilità delle fatture e alla mancata dichiarazione dei proventi da parte della ditta emittente costituivano mere difese o integrazioni del quadro probatorio, ammissibili anche in appello, e non nuove eccezioni vietate dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva riconosciuto i costi senza verificare adeguatamente l'idoneità delle fatture e le contraddizioni tra le perizie, in violazione dell'art. 68, comma 2, TUIR. Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché mirava a un nuovo esame dei fatti e non rispettava il principio di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    In sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni.

    Il divieto riguarda le nuove eccezioni in senso stretto, ma non impedisce alle parti di formulare mere difese o di produrre argomentazioni e dati volti a integrare il quadro probatorio già collegato ai fatti costitutivi della pretesa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    La CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento parziale fondato su tale disposizione; questo profilo non è stato modificato dalla decisione della Cassazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38

    La notificazione effettuata tramite messo comunale è stata ritenuta regolare, in assenza di prova contraria sulla qualità o sui poteri del notificatore.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a), TUIR

    La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione all'assoggettamento a imposizione della plusvalenza, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per richiesta di riesame del fatto.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 2, TUIR

    La plusvalenza è determinata sulla base del valore dichiarato nell'atto di provenienza, aumentato dei costi inerenti.

    I costi possono incrementare il valore fiscalmente riconosciuto del bene soltanto se sono effettivamente inerenti alla sua cessione o trasformazione e se la loro esistenza è adeguatamente provata. Non è sufficiente la mera produzione di fatture, soprattutto se generiche, incoerenti o contraddette da altri documenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto, ma sono ammesse mere difese, contestazioni e integrazioni probatorie che non modifichino i fatti costitutivi dell'accertamento.
  • Per ridurre una plusvalenza mediante costi inerenti, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale sia l'effettivo sostenimento della spesa sia il collegamento diretto con il bene e con l'operazione imponibile.
  • Fatture generiche o incoerenti con perizie, dichiarazioni e destinazione effettiva del bene possono essere considerate insufficienti a provare i costi deducibili.
  • La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito della prova: il ricorso deve evidenziare specifiche violazioni di legge, vizi logici o omissioni motivazionali adeguatamente documentati.
  • La sottoscrizione di una notificazione da parte di un soggetto qualificatosi come messo comunale gode di una presunzione di legittimità; chi contesta la notifica deve fornire una prova concreta dell'inesistenza della qualifica o del potere di firma, anche mediante gli strumenti processuali appropriati.
  • Quando la sentenza di merito riconosce costi senza verificarne adeguatamente inerenza e prova, la Cassazione può cassarla con rinvio affinché il giudice rivaluti la documentazione e ridetermini l'imponibile.

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