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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38147/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio della societa Lewis Medica s.r.l. L'ARCIERI deduceva violazione di legge e carenza motivazionale: contestava la possibilita di sequestrare le quote sociali, la mancata considerazione di una memoria difensiva e della documentazione prodotta che dimostrerebbe la non strumentalita e la solidita economica della societa; sosteneva altresi l'assenza di nesso di pertinenza, la mancata attualita del periculum in mora (atti risalenti al 2017-2018) e la violazione della normativa applicata nel provvedimento di sequestro (art. 321 c.p.p. e relativo combinato con art. 416 bis c.p.). Sono stati inoltre depositati motivi nuovi relativi alla supposta diversa base normativa del sequestro (comma 2 vs comma 1 dell'art. 321 c.p.p.) e alla non considerazione dell'annullamento di un provvedimento cautelare su altro capo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la legittimita del sequestro preventivo delle quote e del patrimonio della Lewis Medica s.r.l., ritenendo sussistente il fumus commissi delicti e il periculum in mora; ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale del Riesame che ha dimostrato la strumentalita stabile della societa rispetto all'attivita criminosa della cosca Piromalli (ruolo di "copertura" e punto di coagulazione delle forniture), la qualita di dominus di Arcieri e la possibilita di replica delle condotte illecite. La Cassazione ha inoltre escluso che vi fosse un divieto generale di sequestro delle quote sociali e ha ricordato i principi applicabili (sequestro impeditivo ammesso anche su beni di terzi quando esista nesso di strumentalita e rischio di protrazione/agevolazione del reato). Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato nei suoi effetti; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)

    La Corte distingue le due finalita del sequestro: il sequestro impeditivo ai sensi del comma 1 (finalizzato a impedire la protrazione o l'aggravamento del reato) ammette il vincolo anche su beni di terzi quando la libera disponibilita sia idonea ad agevolare la prosecuzione dell'attivita criminosa; il sequestro ai fini della confisca (comma 2) richiede invece accertamenti diversi e la considerazione della buona fede del terzo. Nel caso specifico il sequestro è stato qualificato come impeditivo e ritenuto legittimo.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Richiamato come norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto che i beni sequestrati risultassero pertinenti alla attivita di agevolazione e strumentalita rispetto ai reati associativi contestati.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le ordinanze in materia di sequestro preventivo: la Corte ricorda che avverso tali ordinanze il ricorso per cassazione è limitato a violazioni di legge (errors in iudicando o in procedendo).

  • art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamata per precisare i limiti del sindacato in cassazione sulle ordinanze in materia di misure cautelari: il controllo è consentito solo per violazione di legge e vizi procedurali o di motivazione che rendano la decisione radicalmente viziata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento e per la previsione della sanzione equitativa a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamata anche in riferimento alla natura delle ordinanze di riesame e ai limiti dell'impugnazione in cassazione.

  • art. 810 e 813 cod. civ.; art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente nella censura; la Corte non ritiene che esse impediscano il sequestro preventivo delle quote ove sussista la strumentalita e il periculum.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo impeditivo (art. 321 c.p.p., comma 1) può riguardare anche quote societarie intestate a terzi quando sussista un nesso di strumentalità tra i beni e l'attività criminosa e la libera disponibilità dei beni possa favorire la protrazione o l'aggravamento del reato.
  • La sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora può essere desunta da un compendio indiziario che dimostri un ruolo stabile e ripetuto della struttura societaria nell'attività illecita (es. intercettazioni, ruoli di "copertura" o intermediazione), nonché dalla persistenza di fenomeni corruttivi o intimidatori nel settore.
  • La Cassazione sindaca in via limitata le valutazioni di merito operate dai giudici del riesame: può censurare solo vizi di diritto, carenza totale o assoluta della motivazione o errori procedurali; contestazioni che investono la valutazione concreta degli elementi probatori sono inammissibili se si limitano a chiedere una rivalutazione degli stessi.
  • La buona fede del terzo proprietario delle quote è rilevante soprattutto quando il sequestro sia disposto ai fini di confisca (art. 321, comma 2); per il sequestro impeditivo la protezione della buona fede ha rilievo limitato se sussiste il rischio concreto di ulteriori reati.
  • La documentazione difensiva deve essere tempestivamente e specificamente indicata e motivata per poter costituire elemento decisivo nel riesame: mere produzioni generiche non sono idonee a scalfire una motivazione dei giudici di merito fondata su elementi indiziari concreti.
  • In procedure cautelari complesse (infiltrazione mafiosa, società interposte) la nozione di "pertinenza" ai fini impeditivi è ampia e comprende beni che, pur non essendo il prodotto diretto del reato, risultino idonei a facilitarne la prosecuzione.

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