Sentenza n. 1674/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, 3 gennaio 2023, n. 61, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione relativa a opere realizzate in assenza di titolo e a difformità edilizie su immobile sottoposto a vincolo idrogeologico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. Ha dedotto, anzitutto, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto considerare il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi, la sua buona fede e l’acquisto dell’immobile all’asta sulla base di una relazione di conformità urbanistica redatta dal perito del giudice civile. Ha contestato, inoltre, il carattere vincolato dell’ordine di demolizione, rilevando che le norme richiamate non sarebbero state vigenti al momento della realizzazione delle opere e che solo alcune di esse avrebbero imposto il ripristino. Ha sostenuto che l’art. 31 d.P.R. 380/2001 consentirebbe di indirizzare l’ingiunzione soltanto contro il proprietario che aveva commissionato gli abusi, non contro il proprietario successivo estraneo alla loro realizzazione. Ha dedotto poi la violazione dell’art. 43 della l.r. Liguria n. 16/2008, ritenendo la disposizione non applicabile ratione temporis e riferibile soltanto all’assenza del titolo, non alla difformità; ha contestato anche la necessità del titolo per la canna fumaria e il gazebo e l’esistenza del vincolo idrogeologico. Infine, ha sostenuto che le opere avrebbero natura pertinenziale, che la canna fumaria sarebbe un accessorio della caldaia, che il gazebo aperto non determinerebbe aumento di volumetria e che box e locale caldaia sarebbero stati autorizzati, lamentando l’omessa o insufficiente spiegazione delle ragioni per cui le singole opere sarebbero abusive.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Ha rilevato che l’abuso edilizio è un illecito permanente e che l’ordine di demolizione, quale misura reale, non richiede una motivazione rafforzata sulle ragioni di pubblico interesse neppure quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Esso può, anzi deve, essere rivolto anche al proprietario attuale dell’immobile, indipendentemente dalla sua responsabilità nella realizzazione delle opere. Proprio in ragione della permanenza dell’illecito, trova applicazione la disciplina sanzionatoria vigente al momento dell’esercizio del potere repressivo, non quella vigente quando le opere furono eseguite. Il Comune ha inoltre dimostrato l’esistenza del vincolo idrogeologico mediante mappe prodotte in primo grado, non specificamente contestate. Le difformità relative al locale caldaia, alla lavanderia, al box e al volume interrato di collegamento, nonché le opere prive di titolo — canna fumaria e gazebo — giustificavano quindi l’ordine di ripristino ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 3, l.r. Liguria n. 16/2008. La canna fumaria, alta dieci metri, non è stata ritenuta un elemento meramente accessorio o di ridotte dimensioni, rientrando nella ristrutturazione edilizia per l’inserimento di un nuovo elemento di evidente consistenza. Il manufatto qualificato come gazebo, costituito da struttura in muratura, basamento rialzato, parapetto e copertura, alto 3,80 metri e collegato all’edificio, non possiede i caratteri della pertinenza o del pergolato leggero e amovibile: presenta dimensioni non ridotte e incidenza sensibile sul territorio. Il provvedimento e la sentenza indicavano infine in modo sufficientemente chiaro e completo gli abusi e le norme violate. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione può essere notificato al proprietario attuale dell’immobile anche se estraneo alla realizzazione dell’abuso, poiché si tratta di una misura reale e non di una sanzione personale.
art. 43, commi 1 e 3, l.r. Liguria n. 16/2008
La realizzazione, su immobili vincolati, di interventi edilizi soggetti a comunicazione di inizio lavori o SCIA in assenza della necessaria SCIA consente all’autorità competente di ordinarne la demolizione.
art. 17 l.r. Liguria n. 16/2008
«i manufatti adibiti al servizio esclusivo di un fabbricato aventi sedime distinto da esso e non destinabili alla permanenza continuativa di persone», caratterizzati da «a) mancata incidenza sul carico urbanistico; b) oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze dell’immobile principale; c) ridotta dimensione sia in senso assoluto, sia in relazione a quella dell’immobile principale, sia in relazione alla superficie su cui insistono; d) individuabilità fisica e strutturale propria; e) non utilizzabilità giuridica ed economica in modo autonomo»
La qualificazione come pertinenza richiede il concorso dei requisiti normativi, tra cui la ridotta dimensione e la mancata significativa incidenza sul territorio; tali requisiti non ricorrono per un manufatto in muratura, ancorato al suolo e collegato all’edificio, di dimensioni rilevanti.
art. 8 NTA
È richiamato dall’appellante con riguardo alla qualificazione pertinenziale delle opere, ma il Consiglio di Stato ne ha escluso l’applicazione favorevole sulla base delle caratteristiche concrete dei manufatti.
Massime di principio
- L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente; pertanto, l’amministrazione può adottare l’ordine di demolizione anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell’opera senza una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico, ferma restando la puntuale individuazione dell’abuso e delle norme violate.
- L’ordine di demolizione ha carattere reale e può essere rivolto al proprietario attuale dell’immobile, anche quando questi non abbia realizzato né commissionato l’opera abusiva e l’abbia acquistata in buona fede.
- Per la repressione di un abuso edilizio permanente si applica la disciplina sanzionatoria vigente al momento dell’esercizio del potere repressivo, non quella vigente al momento della realizzazione dell’opera.
- La dimostrazione dell’assoggettamento dell’immobile a vincolo idrogeologico può risultare da mappe prodotte in giudizio, quando esse non siano state specificamente contestate.
- Una canna fumaria di rilevanti dimensioni, in particolare alta dieci metri, non è un elemento meramente accessorio o una pertinenza di ridotta consistenza, ma può integrare un intervento edilizio soggetto al relativo titolo abilitativo.
- Un manufatto in muratura, stabilmente ancorato al suolo, dotato di copertura e collegato all’edificio principale, non può essere qualificato come gazebo o pergolato leggero e amovibile quando, per dimensioni e caratteristiche, incida sensibilmente sul territorio.
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