Cassazione Penale, Sentenza n. 45429/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli: De Rosa ha censurato la riduzione della pena operata in misura solo di un terzo dopo il riconoscimento dell'attenuante speciale per dissociazione (art. 416-bis.1, terzo comma) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Aieta ha contestato la condanna per ricettazione e la sussistenza del dolo, ritenendo le intercettazioni insufficienti; Molinaro ha impugnato il riconoscimento dell'aggravante del "metodo camorristico" con riferimento a un trasferimento fraudolento di valori; Botta ha censurato la qualificazione della condotta come usura per mancanza di elementi temporali che consentano di determinare l'interesse e la scadenza; Marano ha contestato l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 e dell'art. 644, quinto comma, in relazione all'usura, sostenendo la mancata prova della consapevolezza dello stato di bisogno della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso di Teodoro De Rosa: ha annullato la decisione impugnata limitatamente all'applicazione/riduzione della pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame su quel punto. Per il resto il ricorso di De Rosa è stato respinto. I ricorsi degli altri quattro imputati (Maria Aieta, Ciro Botta, Mario Marano e Carlo Molinaro) sono stati dichiarati inammissibili e respinti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in base alla sentenza costituzionale n.186/2000, a versare ciascuno la somma equitativamente determinata di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen., terzo comma
Si tratta della circostanza attenuante speciale per la dissociazione/ collaborazione da associazione di tipo mafioso: la sua incidenza sulla pena si fonda sull'utilità obiettiva della collaborazione e, se riconosciuta, la riduzione deve essere applicata nella misura prevista dalla norma senza essere ridimensionata per la gravità del reato o la personalità dell'imputato
art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203
Richiamata come norma storica in materia di collaborazioni/dissociazione; la Corte richiama che il beneficio derivante dalla dissociazione si misura sull'utilità obiettiva della collaborazione
art. 133 cod. pen.
Principi generali sulle circostanze attenuanti generiche: la valutazione della loro sussistenza è rimessa al giudice di merito che opera discrezionalmente e deve motivare le ragioni ostative qualora le neghi
art. 648 cod. pen.
Norma sul reato di ricettazione; nel caso la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (intercettazioni e contesto) fossero idonei a provare la provenienza illecita del denaro e il dolo conoscitivo della destinataria
art. 644, quinto comma, cod. pen.
Aggravante prevista per l'usura quando la condotta è posta in essere avendo consapevolezza dello stato di bisogno della vittima; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base degli elementi probatori ed intercettazioni, anche se la difesa contestava la tempestività della conoscenza dello stato di bisogno
art. 7 D.L. n. 152 del 13 maggio 1991
Richiamato con riferimento alle aggravanti legate al metodo/agevolazione mafiosa: la Corte ricorda che l'aggravante può essere dichiarata sia per l'uso del metodo mafioso sia per l'agevolazione dell'organizzazione, e che la configurabilità del "metodo" può derivare anche da riferimenti impliciti al potere intimidatorio dell'organizzazione in contesti territoriali dove essa è radicata
Massime di principio
- La circostanza attenuante speciale per dissociazione (art. 416-bis.1, terzo comma) si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione: se riconosciuta, la riduzione deve essere applicata nella misura prevista senza essere ridimensionata in ragione della gravità dei fatti o della personalità dell'imputato
- Le attenuanti generiche restano materia di valutazione discrezionale del giudice di merito; il diniego è sindacabile in Cassazione solo se affetto da specifici errori logico-giuridici o manifesta illogicità, e il giudice può fondarsi su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti
- La Corte può utilizzare gli stessi fatti più volte per scopi diversi (es. per negare le attenuanti generiche e per determinare la pena) senza violare il principio del ne bis in idem, purché la motivazione sia coerente e giustificata
- In tema di metodo mafioso, in territori con organizzazioni criminali radicate, può essere sufficiente il richiamo implicito al potere intimidatorio della consorteria per configurare l'aggravante, se emerge che l'agente si è riferito a quel potere per la propria azione
- La Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito (es. valutazione delle intercettazioni, determinazione dell'usurarietà in base a rapporti di pagamento), a meno che non siano presenti vizi di diritto o manifesta illogicità
- Un ricorso per cassazione che contesti solo una delle più ragioni autonome e autosufficienti poste a fondamento di una decisione motivata su più profili è spesso inammissibile per aspecificità, perché l'eventuale accoglimento non reca utilità pratica al ricorrente
- Nelle ipotesi di usura il giudice può inferire la gravità degli interessi anche in assenza di documentazione scritta se emergono pattern di restituzione sproporzionati rispetto al capitale erogato
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