Ordinanza n. 203/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Direttore della S.O.C. Affari generali legali e istituzionali dell’A.S.L. V.C.O., avente ad oggetto “Provvedimento conclusivo del procedimento aperto ad Istanza data 24 agosto 2025 della Sig.ra -OMISSIS- nella qualità di amministratrice di sostegno del sig. -OMISSIS-”, comunicata alla ricorrente per e-mail in data 06.02.2026; della nota senza protocollo, datata -OMISSIS-, a firma del Direttore della S.O.C. SSMT dell’A.S.L. V.C.O., avente ad oggetto “conclusioni Valutazione periodica nucleo DPSA nei confronti del Sig. -OMISSIS-”, trasmessa all’Ufficio legale in allegato alla nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e facente parte integrante, quale allegato, della determinazione n. -OMISSIS-, conosciuta in data 06.02.2026; ove occorrer possa, di tutti gli atti istruttori e interlocutori compiuti dall’Amministrazione resistente nell’ambito del procedimento amministrativo di riesame avviato a seguito dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, facenti parte integrante, quali allegati, della determinazione n. -OMISSIS-, nonché di ogni ulteriore attività e/o atto, anche istruttorio, presupposto, conseguenziale ovvero comunque connesso, ad oggi non noto, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo del Sig. -OMISSIS- al rimborso dei costi dell’intervento riabilitativo ad orientamento A.B.A. svolto privatamente, del quale è stata riconosciuta la necessità in sede di verifica periodica del progetto di vita con decorrenza 02.12.2025 e, anche in via autonoma, per la condanna dell’Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno, al rimborso dei costi dell’intervento riabilitativo ad orientamento A.B.A. svolto privatamente, del quale è stata riconosciuta la necessità in sede di verifica periodica del progetto di vita con decorrenza 02.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dell’azienda sanitaria recante il provvedimento conclusivo del procedimento di riesame, unitamente alla valutazione periodica del nucleo competente, relativa al rimborso di un intervento riabilitativo privato ad orientamento A.B.A.
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione conclusiva del procedimento avviato a seguito di una precedente ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la connessa valutazione periodica del nucleo dell’azienda sanitaria. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto soggettivo della persona assistita al rimborso dei costi dell’intervento riabilitativo ad orientamento A.B.A. svolto privatamente, nonché la condanna dell’amministrazione al rimborso, anche a titolo risarcitorio. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti né le specifiche contestazioni rivolte agli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né la domanda di annullamento né le domande di accertamento e condanna. Ha ritenuto che la materia del contendere richiedesse un esame più approfondito, incompatibile con la decisione nella fase cautelare, e ha disposto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’udienza di merito è stata fissata al 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito
Quando la questione richiede un approfondito esame incompatibile con la definizione cautelare, il giudice può tutelare provvisoriamente le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza concedere una specifica misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la controversia richiede un approfondito esame di merito e le esigenze della parte possono essere adeguatamente salvaguardate dalla rapidità della decisione definitiva, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi in via definitiva sulla fondatezza delle domande.
- La fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare interinale alternativa alla concessione o al diniego della sospensione dell’atto impugnato e non comporta la definizione delle questioni sostanziali controverse.
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