Cassazione Civile, Ordinanza n. 01609/2026 del 24/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo ipotecario stipulato davanti a notaio per un immobile poi risultato gravato da usi civici, circostanza che rese improcedibile l’esecuzione immobiliare promossa dalla banca mutuante. La banca originaria agì quindi contro la notaia chiedendo il risarcimento del danno per omesso rilievo del vincolo e per asserita violazione dei doveri di diligenza professionale, buona fede e dovere di consiglio nella verifica della commerciabilità/espropriabilità del bene. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il successore nel credito ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1176, 1218, 1374, 1175, 1375 e 2697 c.c. e 2043 c.c., sostenendo che il notaio avrebbe dovuto svolgere tutte le verifiche necessarie, consultare anche l’ufficio regionale degli usi civici e che la Corte d’appello avrebbe svalutato il livello di diligenza richiesto; 2) violazione degli stessi parametri per mancata informazione alla banca del fatto di non aver consultato il registro degli usi civici e per omesso dovere di consiglio; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la notaia non avesse provato di aver eseguito una prestazione diligente e che il CTU avesse invece agevolmente rilevato gli usi civici; 4) violazione delle norme sulle impugnazioni incidentali tardive e nullità della sentenza/procedimento, contestando la statuizione sulle spese in conseguenza dell’appello incidentale della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo inammissibili perché, al di là della formale denuncia di violazione di legge, miravano in realtà a una diversa valutazione dei fatti e della condotta professionale del notaio, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso che fosse dimostrato un vero travisamento delle risultanze istruttorie. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché non risultava che la pretesa violazione del dovere di consiglio fosse stata devoluta nei gradi di merito e, comunque, la censura era eccentrica rispetto alla decisione impugnata. Il quarto motivo è stato respinto perché l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investa un capo autonomo della sentenza, se proposta in reazione all’impugnazione principale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza del professionista è parametro della prestazione notarile, ma la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione fattuale della concreta condotta tenuta.
art. 1218 c.c.
La responsabilità contrattuale del professionista presuppone l’allegazione e la prova dell’inadempimento, ma nel caso concreto le doglianze non superano il vaglio di ammissibilità in cassazione.
art. 1175 c.c.
È richiamato come criterio di correttezza/integrazione dell’obbligo professionale, senza che ciò conduca ad accoglimento del ricorso.
art. 1375 c.c.
È richiamato come criterio di buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la sua deduzione non scardina l’accertamento di merito.
art. 1374 c.c.
Il contratto obbliga non solo a quanto espresso ma anche alle conseguenze di legge, ma il richiamo non vale a trasformare in violazione di legge una censura di merito sulla diligenza del notaio.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull’onere della prova non è ammissibile quando in realtà mira a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 2043 c.c.
È evocato dalla ricorrente, ma la decisione non fonda la propria ratio su responsabilità aquiliana.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o della condotta professionale accertata dal merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità sulle impugnazioni non è configurabile, poiché l’appello incidentale tardivo era ammissibile.
art. 325 c.p.c.
Le regole sui termini di impugnazione non impediscono, nel caso deciso, l’impugnazione incidentale tardiva.
art. 326 c.p.c.
Richiamato nel motivo, ma interpretato nel senso che non esclude l’impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte appellata.
art. 327 c.p.c.
Il decorso del termine lungo non preclude l’impugnazione incidentale tardiva quando sia reazione all’impugnazione principale.
art. 333 c.p.c.
L’impugnazione incidentale può essere proposta anche tardivamente in risposta all’altrui iniziativa impugnatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale del notaio, la deduzione di violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. è inammissibile in cassazione quando, sotto la veste del vizio di legge, si censura in realtà l’apprezzamento di merito sulla concreta diligenza tenuta e sulla necessità di determinati accertamenti.
- La censura di omesso travisamento delle prove è configurabile solo se si indica un vero errore di percezione del fatto storico decisivo; non basta prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il dovere di consiglio del professionista deve essere specificamente allegato e devoluto nei gradi di merito; in mancanza, il motivo che lo invochi per la prima volta in cassazione è inammissibile.
- L’onere della prova ex art. 2697 c.c. non può essere invocato per sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie.
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investa un capo autonomo della sentenza, se proposta in reazione all’impugnazione principale, così da consentire alla parte appellata di difendersi contro la riapertura della lite determinata dall’iniziativa avversaria.
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