Sentenza del 19/06/2019 n. 3674 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Immobili costituenti beni merce - Esenzione - Spetta - Condizione - Previa Denuncia/Dichiarazione ex art. 21 co. 5 bis d.l. 102/23 - Mancata presentazione - Rifiuto del riconoscimento dell'agevolazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento IMU relativo all'anno 2013 contestando la rendita catastale utilizzata, l'aliquota applicata e il mancato riconoscimento dell'esenzione prevista per gli immobili costituenti beni merce. In particolare, ha sostenuto che gli immobili C/6 dovessero beneficiare dell'esenzione IMU in quanto destinati alla vendita nell'ambito dell'attività dell'impresa costruttrice. Roma Capitale ha invece sostenuto che l'esenzione fosse subordinata alla presentazione della specifica denuncia o dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. 102/2013, mai presentata dalla società, e che la rendita catastale dovesse essere determinata sulla base delle risultanze catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
La decisione
La Commissione ha riunito i due appelli per connessione, ha accolto l'appello di Roma Capitale e ha respinto quello della società. È stato confermato il corretto utilizzo, da parte del Comune, della rendita catastale risultante agli atti al 1° gennaio 2013; eventuali contestazioni sulla rendita avrebbero dovuto essere rivolte all'Agenzia del Territorio. È stato inoltre negato il beneficio dell'esenzione IMU sui beni merce C/6, poiché la dichiarazione prevista dalla legge non era stata presentata. È rimasto fermo soltanto l'annullamento parziale già disposto dal Comune, relativo all'applicazione dell'aliquota del 7,6% e alla riduzione della sanzione. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013
L'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita è subordinata alla presentazione della denuncia o dichiarazione prevista dalla disposizione.
La Commissione ha ritenuto la presentazione della dichiarazione un adempimento necessario e ineludibile per ottenere l'esenzione sui fabbricati beni merce, inclusi quelli in categoria C/6.
Art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
La base imponibile dei fabbricati è determinata con riferimento alla rendita catastale vigente.
Ai fini dell'IMU, il Comune può utilizzare la rendita catastale risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Le contestazioni sulla rendita devono essere rivolte all'amministrazione catastale competente e non direttamente all'ente impositore.
Principio di stretta interpretazione delle norme agevolative tributarie
Le agevolazioni fiscali costituiscono eccezioni alla disciplina ordinaria e non possono essere applicate in via estensiva o analogica. Il contribuente deve dimostrare il possesso di tutti i presupposti sostanziali e formali richiesti dalla legge.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione o un'agevolazione tributaria non è sufficiente possedere i requisiti sostanziali: quando la legge prevede una dichiarazione o denuncia, tale adempimento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste.
- Le norme agevolative fiscali sono normalmente interpretate in modo restrittivo; in caso di dubbio, non è possibile estendere il beneficio a fattispecie non espressamente previste.
- Per l'IMU, il Comune può basarsi sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Se si ritiene errata la rendita, la contestazione deve essere indirizzata all'ufficio catastale competente, non limitarsi all'impugnazione dell'avviso comunale.
- Un annullamento parziale dell'accertamento da parte dell'ente impositore non comporta necessariamente l'annullamento delle restanti pretese tributarie, che possono essere confermate se legittimamente fondate.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare la prova della presentazione delle dichiarazioni agevolative e verificare preventivamente la coerenza tra destinazione dell'immobile, categoria catastale, rendita vigente e presupposti normativi dell'esenzione.
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