Cassazione Penale, Ordinanza n. 00169/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per più episodi di furto e per l'indebita utilizzazione di una carta bancomat. Con il primo motivo, poi riproposto in memoria, ha dedotto violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. contestata per i capi i), n) e o), sostenendo che gli oggetti sottratti non sarebbero stati esposti alla pubblica fede; il motivo è stato ritenuto privo di specificità e reiterativo, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello che aveva ritenuto integrabile la circostanza in ragione della collocazione dei beni nello zaino lasciato in una saletta dello stadio e nel furgone aziendale parcheggiato all'interno dello stadio. Con il secondo motivo, anch'esso riproposto con la memoria, ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 493-ter c.p., sostenendo che, per l'inidoneità dell'azione dovuta alla mancata conoscenza del PIN, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 49 c.p. o, in subordine, il tentativo; la Corte ha reputato il motivo manifestamente infondato, rilevando che la mancata conoscenza del PIN non esclude la configurabilità del reato e che la fattispecie si consuma con l'indebita utilizzazione della carta, indipendentemente dall'effettivo buon esito dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e reiterativo, in quanto non confutava la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, perché l'indebita utilizzazione della carta bancomat integra il reato di cui all'art. 493-ter c.p. anche se l'operazione non va a buon fine e anche se l'agente non conosce il PIN. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può sussistere anche per cose temporaneamente lasciate in un veicolo o comunque in un luogo che le esponga a sottrazione secondo necessità e consuetudine; nel caso concreto la Corte di appello aveva ritenuto corretta la sua applicazione ai beni lasciati nello zaino e nel furgone.
art. 493-ter c.p.
indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare
Il reato è configurabile indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, e non richiede che la transazione giunga a buon fine.
art. 49 c.p.
La Corte esclude che, nel caso di indebito uso della carta, la mancata conoscenza del PIN renda l'azione giuridicamente inidonea in modo tale da escludere la consumazione del reato.
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
La presenza temporanea dei beni in luoghi o veicoli accessibili secondo l'ordinaria esposizione al rischio di sottrazione può integrare la circostanza aggravante.
art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
ora art. 493-ter cod. pen.
La sentenza richiama l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla previgente disciplina per affermare la continuità della soluzione interpretativa sull'indebita utilizzazione della carta.
Massime di principio
- Ai fini dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, rilevano anche beni lasciati temporaneamente in un veicolo o in un contesto di ordinaria accessibilità, quando la loro collocazione li esponga alla possibilità di sottrazione secondo necessità e consuetudine.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già svolte senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'indebita utilizzazione di una carta di pagamento da parte di chi non ne è titolare integra il reato anche se l'operazione non si conclude con esito positivo e anche se l'agente non conosce il PIN.
- Per la configurabilità del reato di indebita utilizzazione della carta non è necessario il conseguimento del profitto né l'effettivo danno, essendo sufficiente la condotta di uso indebito dello strumento di pagamento.
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