Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dall’U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta in data 18 dicembre 2025, con cui è stata disposta la “disputa dell’incontro a porte chiuse” dell’incontro di calcio “Sancataldese Calcio – Savoia 1908 FC” di domenica 21 dicembre 2025, valido per la 17^ giornata del girone di andata del Campionato 2025/2026 di Serie D, Girone I; - della nota della Questura di Caltanissetta n.0104633 del 17.12.2025; - del verbale della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in Prefettura in data 17.12.2025; - della determinazione/relazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive n. 45 del 15.12.2025;

Giustizia amministrativa202502513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che disponeva lo svolgimento a porte chiuse di una partita di calcio, unitamente agli atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

La società sportiva ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento della Prefettura di Caltanissetta del 18 dicembre 2025 con cui era stata disposta la disputa a porte chiuse della partita Sancataldese Calcio–Savoia 1908 FC, nonché la nota della Questura, il verbale della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia e la determinazione/relazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La gara si è svolta a porte chiuse il 21 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla tutela cautelare, chiedendo il rinvio della trattazione al merito e precisando che permane l'interesse alla decisione definitiva, anche in funzione risarcitoria, avendo riservato nel ricorso la proposizione della relativa domanda.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare, poiché la gara si era già svolta a porte chiuse e non era più concretamente possibile conseguire una tutela cautelare riferita a quell'evento. Poiché le amministrazioni resistenti non si sono opposte, il Collegio ha confermato il decreto cautelare monocratico n. 746 del 20 dicembre 2025, senza definire la legittimità degli atti impugnati né la domanda risarcitoria. Il giudizio prosegue per la decisione nel merito; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Massime di principio

  • Quando l'evento cui si riferisce la misura cautelare si è già verificato, viene meno l'interesse concreto e attuale alla tutela cautelare relativa a quell'evento; il giudice deve prenderne atto, senza che ciò comporti necessariamente l'improcedibilità del ricorso nel merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla fase cautelare non impedisce la prosecuzione del giudizio per la decisione di merito quando il ricorrente deduca la permanenza di un interesse alla pronuncia, anche in funzione risarcitoria.
  • In presenza della sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare e dell'assenza di opposizione delle amministrazioni resistenti, il giudice può confermare il precedente decreto cautelare monocratico e riservare la regolazione delle spese alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.