Cassazione Civile, Ordinanza n. 16184/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce da due acquisti di obbligazioni argentine effettuati il 3 agosto 2000 tramite banca: uno per euro 2.475.000 e uno per euro 2.200.000, quest'ultimo inserito in un rapporto di gestione patrimoniale. La società investitrice, poi fallita, ha chiesto in via principale la nullità, l'annullamento o la risoluzione degli acquisti, nonché la restituzione del capitale e il risarcimento dei danni, lamentando in sintesi violazioni della disciplina di settore sull'intermediazione finanziaria, in particolare per operazione conclusa fuori sede da soggetto non iscritto, per mancata adeguata informazione sui rischi, per erronea qualificazione di un documento sottoscritto il 3.8.2000 come istruzione vincolante, e per mancato rispetto delle regole sull'adeguatezza dell'operazione e sugli obblighi informativi. La banca ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, contestando soprattutto la declaratoria di risoluzione dell'ordine da euro 2.475.000 per asserita gravità dell'inadempimento e la valutazione degli effetti della successiva sottoscrizione del documento relativo all'altro investimento. La Corte di appello aveva ritenuto valido il contratto quadro, aveva dichiarato risolto per grave inadempimento l'ordine da euro 2.475.000 e aveva respinto il risarcimento del maggior danno per genericità della domanda; aveva inoltre escluso la responsabilità della banca sull'altro acquisto valorizzando il documento sottoscritto dal cliente e la sua asserita qualità di investitore esperto.
La decisione
La Cassazione ha accolto il settimo, l'ottavo e il nono motivo del ricorso principale, quelli relativi agli obblighi informativi dell'intermediario e alla indebita modulazione di tali obblighi in base alla presunta esperienza del cliente. Ha ritenuto infondati il primo e il decimo motivo, inammissibili il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della banca. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società investitrice. La ragione centrale dell'accoglimento è che l'intermediario deve provare di aver correttamente informato il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, senza potersi limitare a richiamare la generale esperienza finanziaria dell'investitore o la mera indicazione del rating del titolo; tali doveri non vengono meno neppure se il cliente sia qualificabile come esperto o abbia sottoscritto dichiarazioni generiche di consapevolezza del rischio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura è stata respinta perché la questione dedotta era stata esaminata dal giudice di merito e ritenuta coperta da giudicato implicito, non risultando omessa pronuncia.
art. 342 c.p.c.
È stata richiamata per affermare che le doglianze e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico; un mero richiamo generico non è sufficiente.
art. 345 c.p.c.
La riproposizione in appello delle questioni non accolte deve essere specifica; le deduzioni svolte solo nella comparsa conclusionale non valgono a superare la mancata riproposizione tempestiva.
art. 346 c.p.c.
Le domande ed eccezioni non accolte si intendono rinunciate se non riproposte specificamente in appello.
art. 1453 c.c.
È il fondamento della domanda di risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto.
art. 1455 c.c.
La risoluzione richiede un inadempimento non di scarsa importanza; nel caso concreto la gravità è stata collegata alla violazione dell'obbligo di astensione su operazione inadeguata.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998
In materia di servizi di investimento grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di aver correttamente informato il cliente.
art. 24 TUF
Richiamato nel dibattito sulla qualificazione del documento del 3.8.2000 come istruzione vincolante nell'ambito della gestione patrimoniale.
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
Gli obblighi informativi devono riguardare natura, rischi e caratteristiche dello specifico strumento finanziario offerto, non potendo ridursi a indicazioni generiche o al solo rating.
art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522/1998
La norma impone all'intermediario, in caso di operazione inadeguata, un obbligo di informazione e di astensione; la sua violazione può integrare grave inadempimento.
art. 30, comma 7, TUF
La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità della norma perché i contratti erano stati conclusi in banca e solo i contatti precedenti erano avvenuti fuori sede; tale profilo è stato ritenuto coperto da giudicato implicito.
art. 31 TUF
Richiamato dal ricorrente principale nel primo motivo, in collegamento alla dedotta offerta fuori sede da soggetto non iscritto all'albo, ma la censura è stata respinta per ragioni processuali.
art. 36 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato nel primo motivo in relazione al soggetto che avrebbe curato il collocamento fuori sede.
art. 37 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato nel dibattito sulla disciplina della gestione e degli obblighi dell'intermediario.
art. 38 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato nel dibattito sulla disciplina della gestione e degli obblighi dell'intermediario.
art. 41 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato nel dibattito sulla disciplina della gestione e degli obblighi dell'intermediario.
art. 42 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato nel dibattito sulla disciplina della gestione e degli obblighi dell'intermediario.
art. 26 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato in relazione agli obblighi informativi e alla disciplina del comportamento dell'intermediario.
art. 27 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato in relazione agli obblighi informativi e alla disciplina del comportamento dell'intermediario.
art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato per affermare che le informazioni rese al cliente erano insufficienti rispetto al livello di dettaglio richiesto.
art. 21, comma 1, lett. a) e b), TUF
È stato usato per ribadire che l'intermediario deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e fornire informazioni complete e specifiche sul prodotto finanziario.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel tentativo di censurare la qualificazione del cliente come investitore esperto, ma la doglianza è stata superata dall'affermazione degli obblighi informativi comunque dovuti.
art. 1223 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare il nesso tra inadempimento e danno risarcibile.
art. 2697 c.c.
Richiamato per discutere l'onere della prova, in particolare in tema di gravità dell'inadempimento e di adempimento degli obblighi informativi.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni sulla volontà dell'investitore.
art. 2728 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni sulla volontà dell'investitore.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni sulla volontà dell'investitore.
Massime di principio
- In materia di intermediazione finanziaria, l'intermediario ha l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi informativi e di aver illustrato al cliente, in modo completo e specifico, natura, rischi e implicazioni della singola operazione proposta.
- Tali obblighi informativi non si attenuano per il solo fatto che il cliente sia considerato investitore esperto o abbia già operato in passato su strumenti rischiosi: la completezza dell'informazione va rapportata allo specifico titolo offerto, non alla generica esperienza del cliente.
- La mera indicazione del rating del titolo o la sottoscrizione di dichiarazioni generiche di consapevolezza del rischio non sono, di per sé, sufficienti a escludere l'inadempimento degli obblighi informativi.
- Se l'operazione è oggettivamente inadeguata, l'inosservanza dell'obbligo di astensione imposto all'intermediario può integrare un inadempimento grave idoneo a fondare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.
- Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la mera rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, salvo il limite del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico; un richiamo generico alle difese già svolte non è sufficiente a evitarne la rinuncia implicita.
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