Sentenza n. 545/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza Della Sentenza n. 3823/2024 pubbl. il 26/09/2024 RG n. 9500/2024 del 26/09/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Palermo - Sezione Lavoro, notificata al Ministero dell'istruzione e del Merito in data 10/04/2025 a mezzo di posta elettronica certificata , all'indirizzo estratto dal Registro Reginde.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'emissione della carta docente e l'accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero il 10 aprile 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero all'emissione della carta docente e all'accredito sulla stessa della somma complessiva di 2.000 euro per gli anni scolastici indicati, oltre agli interessi maturati dal momento in cui il diritto all'accredito era sorto sino al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, evidenziando il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il commissario depositi gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico e ha richiamato la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell'esecuzione. A titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha posto a carico dell'amministrazione il pagamento, sulla sorte capitale, di una somma pari agli interessi legali, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. quale fondamento del giudizio di ottemperanza e della penalità di mora.
Il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo giudiziale, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996
L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, quando il commissario appartenga all'amministrazione inadempiente.
art. 26 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 26 c.p.a. in materia di spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Il testo richiama l'art. 91 c.p.c. in materia di condanna alle spese.
La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme o l'adozione di attività specifiche, l'inutile decorso del termine legale decorrente dalla notificazione del titolo legittima il ricorso al giudice amministrativo per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento spontaneo, nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva e subordinare l'intervento commissariale a un'istanza della parte interessata.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione inadempiente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto, quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere disposta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione o comunicazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
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