Sentenza del 04/04/2018 n. 8248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva accolto l'appello della società contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, ai fini IVA, IRPEG e IRAP. L'accertamento riguardava, tra l'altro, la deducibilità di una minusvalenza derivante dalla cessione di un macchinario nell'ambito di un'operazione di sale and lease back, i costi di locazione di un alloggio destinato ai dipendenti e maggiori ricavi asseritamente derivanti da merce venduta ma lasciata in deposito presso la società. L'Agenzia contestava inoltre la specificità dell'appello della contribuente, l'ampiezza dell'annullamento dell'avviso e l'insufficienza della motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso, applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata dall'Avvocatura dello Stato. Ha inoltre ritenuto ammissibile l'appello della società, perché contenente censure rivolte anche contro la decisione di primo grado. L'annullamento dell'avviso è stato interpretato come limitato ai soli punti 1, 3 e 4 oggetto di impugnazione. La Corte ha confermato la valutazione della CTR sulla legittimità della minusvalenza, rientrando l'operazione nelle scelte imprenditoriali non sindacabili in assenza di elementi di abuso o artificiosità, e ha ritenuto corretta la deduzione dei costi di alloggio, anche perché l'Agenzia non aveva assolto gli oneri di autosufficienza e le proprie censure si fondavano su un presupposto di fatto non accertato. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori.
Norme richiamate
Art. 149, comma 3, c.p.c. e principio affermato dalla Corte costituzionale n. 477/2002
Principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario.
Il principio si applica anche alle notifiche eseguite dall'avvocato munito di procura e autorizzazione ai sensi della legge n. 53/1994, al fine di evitare che i tempi dei servizi postali o di altri servizi pubblici penalizzino il notificante.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1
L'appello tributario deve contenere motivi specifici.
Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno, ma l'appellante deve comunque confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di primo grado. È sufficiente anche la riproposizione delle censure originarie quando esse siano formulate in contrapposizione alla decisione impugnata o quando la decisione sia particolarmente generica.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 2
La decisione del giudice tributario deve rimanere entro i limiti delle domande e dei motivi effettivamente devoluti in appello. L'annullamento dell'atto impositivo è quindi limitato ai rilievi espressamente impugnati.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali si fonda.
Il principio di autosufficienza impone al ricorrente per cassazione di indicare e, se necessario, riprodurre il contenuto rilevante dei documenti sui quali fonda le proprie censure, precisando anche dove siano stati prodotti. La mancata trascrizione del contratto rilevante può comportare l'inammissibilità della censura.
D.P.R. n. 917/1986, artt. 102 e 109, comma 1, T.U.I.R.
La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede la loro riferibilità all'attività d'impresa e la corretta imputazione contabile. Tuttavia, le scelte imprenditoriali, inclusa un'operazione di sale and lease back, non possono essere sindacate nel merito dall'Amministrazione finanziaria in assenza di prova di fittizietà, abuso o irragionevolezza manifesta.
D.P.R. n. 917/1986, art. 95, comma 2, T.U.I.R.
Le spese sostenute dal datore di lavoro per l'alloggio dei dipendenti possono essere deducibili se effettivamente riferibili all'attività aziendale e adeguatamente documentate. La censura dell'Amministrazione è stata dichiarata assorbita e comunque fondata su un presupposto di fatto erroneo.
Art. 2697 c.c.
Chi intende sostenere l'indeducibilità di un costo deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della contestazione. Nel caso concreto l'Amministrazione non ha dimostrato che l'immobile fosse nella disponibilità esclusiva del dipendente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non deve necessariamente ripetere in modo articolato tutte le argomentazioni iniziali, ma deve consentire di individuare le critiche rivolte alla decisione di primo grado; la mera riproduzione testuale e non confrontata con la sentenza può invece determinare l'inammissibilità.
- Il giudice tributario può annullare un avviso di accertamento soltanto con riferimento ai singoli rilievi effettivamente impugnati. Una richiesta finale di annullamento totale non amplia automaticamente l'oggetto dell'appello.
- In cassazione è essenziale trascrivere o riportare con precisione il contenuto dei documenti decisivi e indicare dove siano stati prodotti; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- Le scelte gestionali dell'impresa, comprese operazioni finanziarie come il sale and lease back, non possono essere sostituite da valutazioni di convenienza dell'Amministrazione finanziaria, salvo prova concreta di operazioni simulate, abusive o prive di effettiva giustificazione economica.
- I costi di alloggio dei dipendenti sono valutabili ai fini della deducibilità in base alla loro effettiva riferibilità all'impresa, alla documentazione disponibile e alla prova della destinazione aziendale; non è sufficiente presumere che l'alloggio sia stato utilizzato esclusivamente dal dipendente.
- La parte che contesta la tempestività di una notifica deve considerare la scissione degli effetti della notificazione: per il notificante rileva, in linea generale, il momento della consegna dell'atto all'ufficiale notificatore o al servizio competente, mentre per il destinatario rileva il momento della ricezione.
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