Cassazione Penale, Ordinanza n. 05265/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità penale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il fatto contestato riguardava una cessione di sostanza stupefacente, ritenuta provata sia sulle dichiarazioni di un testimone sia sulle osservazioni degli operanti che avevano assistito allo scambio avvenuto davanti al portone dell'abitazione del ricorrente. Con il primo motivo il ricorrente contestava la tenuta della prova di responsabilità; con il secondo invocava in modo generico la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo censurava il diniego delle attenuanti generiche, chiedendo una diversa valutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la responsabilità era stata confermata non solo sulla base di una fonte dichiarativa, ma anche delle osservazioni dirette degli operanti. Ha considerato generico il motivo sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando il fatto che la Corte territoriale aveva già escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Infine ha reputato il motivo sulle attenuanti generiche una mera sollecitazione a un nuovo giudizio di merito, a fronte di una valutazione di merito non arbitraria, fondata sul comportamento extraprocessuale ed endoprocessuale e sull'assenza di elementi positivamente valutabili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto era stata esclusa dalla Corte territoriale; in cassazione la doglianza è stata ritenuta generica perché reiterava in modo assertivo una richiesta già disattesa.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto frutto di una valutazione di merito non arbitraria, non sindacabile in cassazione come richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo che contesti la ricostruzione probatoria quando la sentenza impugnata abbia fondato l'affermazione di responsabilità su una pluralità di riscontri convergenti, non limitati a una sola fonte dichiarativa.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione già resa dal giudice di merito; la mera reiterazione assertiva della richiesta non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione effettivi o illogicità manifeste; non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito quando il giudice abbia fornito una motivazione non arbitraria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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