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Ordinanza

Ordinanza n. 3220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la esecuzione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 03286/2024, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202509398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3286/2024, relativa all’ammissione a una procedura per l’erogazione di contributi ministeriali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando che il Ministero della Cultura non avrebbe dato piena esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3286/2024. Tale sentenza aveva annullato l’esclusione dalla procedura prevista dall’avviso pubblico del 14 dicembre 2020, stabilendo che i soggetti già beneficiari del contributo previsto dal D.M. n. 297/2020 potessero partecipare anche alla procedura disciplinata dal D.M. n. 527/2020, con obbligo, in caso di assegnazione di entrambi i contributi, di optare per uno solo di essi e con eventuale ricalcolo proporzionale dei contributi in caso di incapienza delle risorse. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza fornire elementi sull’attività svolta in esecuzione del giudicato.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha ancora definito il ricorso per ottemperanza nel merito. Ritenendo necessario acquisire informazioni sull’attività concretamente svolta dall’amministrazione in esecuzione della sentenza, ha ordinato al Ministero della Cultura di depositare presso la Segreteria della Sezione una relazione e gli atti indicati in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o dall’eventuale notificazione dell’ordinanza. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese. Ha inoltre avvertito che, in caso di mancata risposta, potrà applicare i principi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e nominare un commissario ad acta, con possibile aggravio delle spese a carico dell’amministrazione inadempiente. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    applicazione dei principi di cui all’art. 64 comma 4 cod.proc.amm.

    Il giudice preannuncia l’applicazione delle conseguenze processuali previste in caso di mancata produzione o mancata collaborazione istruttoria della parte pubblica, senza tuttavia assumere ancora una decisione definitiva sul ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione resistente si costituisce soltanto formalmente e non documenta l’attività svolta in esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare alla stessa amministrazione di depositare una relazione sui fatti e gli atti relativi all’esecuzione, riservando ogni decisione successiva.
  • L’ordine istruttorio diretto all’amministrazione titolare del procedimento può essere assistito dall’avvertimento che, in caso di mancata risposta, il giudice applicherà le conseguenze processuali previste dall’art. 64, comma 4, c.p.a. e potrà nominare un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta può essere disposta in caso di persistente mancata esecuzione del giudicato, con possibile aggravio delle spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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