Sentenza n. 851/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro n. 1278/2025 pubblicata il 22.05.2025 (R.G. n. 9526/2024) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: - accertato e dichiarato il diritto di MORELLI Luca di percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15/3/2001 e, per l'effetto, condannato il Ministero al pagamento in suo favore di Euro 1.699,09 oltre incidenza sul TFR, oltre interessi; - condannata parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquidava in Euro 1.030,00 oltre accessori e rimborso forfettario, CU (se dovuto), IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Torino che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.699,09, oltre incidenza sul TFR e interessi, nonché delle spese di lite. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione via PEC della sentenza conforme all'originale e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha rilevato che la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. ed era stata notificata al Ministero presso il domicilio reale; inoltre, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato ordinato di pagare le somme liquidate dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla segnalazione del ricorrente. È stata inoltre applicata una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, ulteriore rispetto agli interessi già riconosciuti dal giudicato. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della natura seriale dell'inottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, consentendone la notificazione ai fini dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c. in materia di attestazione di conformità della copia del titolo esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha affermato l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
art. 7 CCNL 15/3/2001
Costituisce la base contrattuale del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato civile azionato in ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile resa nei confronti di una pubblica amministrazione, quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di una sentenza passata in giudicato e non eseguita, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e sollecitatoria e può essere aggiunta agli interessi legali già riconosciuti dal giudicato, senza confondersi con questi ultimi.
- La penalità di mora può decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessare con l'adempimento tardivo del giudicato oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
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