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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25957/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Le ricorrenti, in proprio e quali eredi di soggetti che avevano promosso un giudizio pensionistico di guerra dinanzi alla Corte dei conti, avevano ottenuto in primo grado un decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione per la durata eccessiva del processo presupposto. Il Ministero aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 5-ter della L. n. 89 del 2001 e la Corte d'appello di Firenze aveva accolto l'opposizione, negando l'indennizzo sul presupposto che il giudizio presupposto fosse manifestamente infondato/temerario, valorizzando la motivazione della decisione della Corte dei conti che aveva definito quel processo. Le ricorrenti hanno allora impugnato il decreto con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89 del 2001, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come temeraria la lite presupposta senza prova di una consapevole infondatezza originaria o sopravvenuta delle domande; con il secondo hanno censurato la regolazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c., deducendone l'illegittima compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non corretta l'applicazione dei principi in tema di equa riparazione e di esclusione dell'indennizzo per lite temeraria o abusiva. Ha rilevato che il diritto all'indennizzo non è escluso dalla sola manifesta infondatezza o dalla soccombenza nel giudizio presupposto, occorrendo invece la prova di una consapevole infondatezza originaria o sopravvenuta, oppure di un abuso del processo. Nel caso concreto, tale prova non risultava fornita dall'Amministrazione, né bastava il richiamo alla motivazione del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto se in quella sede non era stata espressamente affermata la temerarietà della lite. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    norma processuale richiamata come base dell'opposizione del Ministero al decreto di equa riparazione

  • art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89 del 2001

    "non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 dal codice di procedura civile"

    l'esclusione dell'indennizzo opera solo se la parte ha agito o resistito consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, non per la sola manifesta infondatezza della pretesa

  • art. 2 L. n. 89 del 2001

    il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo è conseguenza normale della violazione, salvo circostanze particolari che lo escludano

  • art. 6 CEDU

    la ragionevole durata del processo costituisce il parametro convenzionale alla base dell'equa riparazione

  • art. 92 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel secondo motivo

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal comma 2-quinquies come riferimento esterno, ma l'esclusione dell'indennizzo è autonoma rispetto ai presupposti tipici della responsabilità aggravata

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale si presume come conseguenza normale della violazione, salvo che risultino circostanze concrete idonee a escluderlo.
  • La mera manifesta infondatezza della pretesa nel giudizio presupposto o la soccombenza della parte non bastano, di per sé, a negare l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001.
  • L'indennizzo è escluso solo quando emerga che la parte ha agito o resistito con consapevole infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie difese, oppure abbia abusato del processo mediante lite temeraria o artate manovre processuali.
  • L'onere di provare la consapevole infondatezza o l'abuso del processo incombe sulla parte che invoca l'esclusione dell'indennizzo.
  • Il richiamo alla motivazione della decisione che ha definito il giudizio presupposto non è sufficiente, se in quel giudizio non è stata espressamente accertata la temerarietà della lite.
  • La sopravvenuta consapevolezza dell'infondatezza può escludere l'indennizzo solo dal momento in cui tale consapevolezza insorga, non necessariamente retroattivamente per l'intera durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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