Sentenza n. 246/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento datato -OMISSIS- notificato al datore di lavoro in pari data, -OMISSIS- con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato a favore del ricorrente in data 4 febbraio 2024 su istanza del datore di lavoro, sig. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, rilasciato su istanza del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso, adottata e notificata al datore di lavoro. Nel corso del giudizio, il TAR aveva sospeso cautelarmente l’efficacia dell’atto, disponendo il riesame della posizione. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha rivalutato la posizione e, con nuovo provvedimento del 17 luglio 2025, ha confermato la revoca motivandola con l’incapacità reddituale del datore di lavoro. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova determinazione. Il ricorrente, dopo il deposito del nuovo atto, non ha svolto ulteriori difese né ha impugnato la conferma della revoca.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova determinazione amministrativa, adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare e modificativa della situazione giuridica oggetto del giudizio, ha confermato la revoca originaria. Poiché il ricorrente non ha impugnato il nuovo provvedimento, non permaneva un interesse concreto e attuale alla rimozione dell’atto inizialmente impugnato, anche considerando che il nuovo atto non era satisfattivo e reiterava la lesione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e degli interessi sottesi alla controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in rito per improcedibilità, nella fattispecie per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Sopravviene la carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro un provvedimento amministrativo quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta una nuova determinazione che modifica la situazione giuridica o di fatto oggetto della controversia, anche se il nuovo atto non è satisfattivo e reiteri o aggravi la lesione originaria.
- Quando, in esecuzione di una misura cautelare, l’Amministrazione riesamina la posizione dell’interessato e adotta un nuovo provvedimento, la mancata impugnazione di quest’ultimo determina l’improcedibilità del ricorso contro l’atto originario per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse non richiede che il nuovo provvedimento sia favorevole al ricorrente: è sufficiente che esso modifichi la situazione di diritto o di fatto in modo tale da rendere non più attuale l’interesse alla rimozione dell’atto inizialmente impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →