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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento datato -OMISSIS- notificato al datore di lavoro in pari data, -OMISSIS- con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato a favore del ricorrente in data 4 febbraio 2024 su istanza del datore di lavoro, sig. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente

Giustizia amministrativa202500537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, rilasciato su istanza del datore di lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso, adottata e notificata al datore di lavoro. Nel corso del giudizio, il TAR aveva sospeso cautelarmente l’efficacia dell’atto, disponendo il riesame della posizione. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione ha rivalutato la posizione e, con nuovo provvedimento del 17 luglio 2025, ha confermato la revoca motivandola con l’incapacità reddituale del datore di lavoro. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della nuova determinazione. Il ricorrente, dopo il deposito del nuovo atto, non ha svolto ulteriori difese né ha impugnato la conferma della revoca.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova determinazione amministrativa, adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare e modificativa della situazione giuridica oggetto del giudizio, ha confermato la revoca originaria. Poiché il ricorrente non ha impugnato il nuovo provvedimento, non permaneva un interesse concreto e attuale alla rimozione dell’atto inizialmente impugnato, anche considerando che il nuovo atto non era satisfattivo e reiterava la lesione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della definizione in rito e degli interessi sottesi alla controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in rito per improcedibilità, nella fattispecie per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Sopravviene la carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro un provvedimento amministrativo quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta una nuova determinazione che modifica la situazione giuridica o di fatto oggetto della controversia, anche se il nuovo atto non è satisfattivo e reiteri o aggravi la lesione originaria.
  • Quando, in esecuzione di una misura cautelare, l’Amministrazione riesamina la posizione dell’interessato e adotta un nuovo provvedimento, la mancata impugnazione di quest’ultimo determina l’improcedibilità del ricorso contro l’atto originario per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse non richiede che il nuovo provvedimento sia favorevole al ricorrente: è sufficiente che esso modifichi la situazione di diritto o di fatto in modo tale da rendere non più attuale l’interesse alla rimozione dell’atto inizialmente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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