Cassazione Penale, Sentenza n. 8912/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 12/04/2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato non positivamente svolto l'intero periodo di prova dell'affidamento in prova al servizio sociale di Caporiccio Luca e ha rigettato la richiesta di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale; il difensore ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, per il principio di conservazione delle impugnazioni e in conformità alla giurisprudenza, il ricorso per cassazione era erroneamente proposto e doveva essere qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il prosieguo del giudizio in sede di opposizione. Non è stata decisa la questione di merito sull'esito dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione (Tribunale di sorveglianza) la competenza sull'accertamento dell'esito dell'affidamento in prova e prevede l'opposizione come rimedio impugnatorio avverso le sue determinazioni; è la norma che legittima la riclassificazione del ricorso in opposizione.
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiama espressamente l'art. 667, comma 4, collegando la disciplina dell'affidamento in prova alle regole sull'esecuzione e sulle impugnazioni davanti al Tribunale di sorveglianza.
art. 666 cod. proc. pen.
Stabilisce le garanzie del contraddittorio camerale cui deve attenersi il Tribunale di sorveglianza nella decisione sull'opposizione relativa all'affidamento in prova.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di conservazione delle impugnazioni)
Sez. 1, Sentenza n. 38048 del 22/06/2016, Rv. 267643 - 01
Secondo la giurisprudenza citata, un'impugnazione erroneamente proposta (es. ricorso per cassazione anziché opposizione) deve essere, ove possibile, ricondotta alla quaestio giuridica corretta e riqualificata per evitare la perdita del rito impugnatorio; ne consegue la trasmissione degli atti al giudice competente.
Massime di principio
- Avverso le decisioni del Tribunale di Sorveglianza sull'esito dell'affidamento in prova la via corretta è l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, e non il ricorso per cassazione.
- Se un difensore propone per errore un ricorso di tipo diverso (ad es. cassazione), il giudice può riqualificare l'impugnazione in opposizione secondo il principio di conservazione delle impugnazioni e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.
- L'opposizione deve essere decisa con le garanzie del contraddittorio camerale previste dall'art. 666 c.p.p.; in sede di opposizione il Tribunale di Sorveglianza deve assicurare il contraddittorio e valutare il merito dell'esito dell'affidamento.
- La riqualificazione è una soluzione procedure-friendly che tutela il diritto di difesa e evita la nullità formale quando è possibile ricondurre l'impugnazione alla corretta fattispecie rimediale.
- Il pubblico ministero può chiedere la riqualificazione dell'impugnazione e la trasmissione degli atti al giudice competente; tuttavia la decisione finale sulla riqualificazione spetta alla Corte.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe proporre direttamente l'opposizione davanti al Tribunale di Sorveglianza e curare le formalità del contraddittorio per ottenere una decisione sul merito dell'esito dell'affidamento.
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