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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 140 del 07/03/2024

Provvedimento del 7 marzo 2024

Garante Privacy140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Centro Riparazioni Piacentino S.p.A. ha mantenuto attivi e consultato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, gli account di posta elettronica aziendale individualizzati assegnati a due ex lavoratori, senza adottare una soluzione lecita e meno invasiva, come la semplice disattivazione con messaggio automatico. Ha inoltre rilevato l'assenza di un'informativa idonea ai sensi dell'art. 13 GDPR sul trattamento di tali account dopo la cessazione del rapporto. È stata quindi dichiarata l'illiceità del trattamento, irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento, con richiesta di riscontro sulle misure adottate per la disattivazione automatica degli account e per la conformità dell'informativa.

Centro Riparazioni Piacentino S.p.A.: trattamento illecito degli account di posta elettronica aziendale di ex dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e informativa inidonea

Centro Riparazioni Piacentino S.p.A. - trattamento illecito degli account di posta elettronica di ex dipendenti

Il provvedimento riguarda il reclamo di due ex dipendenti nei confronti di Centro Riparazioni Piacentino S.p.A. per la gestione degli account di posta elettronica aziendale individualizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il Garante ha accertato l'illiceità del trattamento e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a disporre misure ulteriori di riscontro e pubblicazione.

Origine del procedimento e contestazioni dei reclamanti

I reclamanti hanno segnalato che gli account aziendali a loro assegnati sarebbero rimasti attivi per diversi mesi dopo la fine del rapporto di lavoro, con possibilità di accesso ai messaggi ricevuti. Hanno inoltre lamentato che la cancellazione fosse intervenuta solo dopo un sollecito e senza adeguato riscontro, nonché l'impossibilità di esercitare il diritto di accesso al contenuto delle caselle, già cancellato, e l'assenza di un'idonea informativa sul trattamento dei dati relativi alla posta elettronica.

Istruttoria e difese della Società

Nel corso del procedimento la Società ha sostenuto che gli account non erano più attivi dal 16 novembre 2021 e che il mantenimento temporaneo era stato giustificato dall'esigenza di garantire la continuità operativa, recuperando reclami e richieste tecniche dei clienti e comunicazioni del Gruppo Iveco. Ha dichiarato che l'accesso sarebbe avvenuto solo da parte del legale rappresentante, selezionando le e-mail in base a mittente e oggetto mediante parole chiave, e che gli account erano poi stati cancellati. Ha anche richiamato la conoscenza pregressa del sistema da parte dei reclamanti e la loro pretesa consapevolezza delle modalità di trattamento.

Valutazioni giuridiche del Garante

Il Garante ha rilevato che il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 GDPR, deve informare preventivamente l'interessato sulle caratteristiche essenziali del trattamento, anche nel contesto lavorativo, in coerenza con i principi di trasparenza e correttezza di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) GDPR. Ha ricordato che i dati trattati attraverso un account e-mail aziendale individualizzato, compresi gli elementi esteriori della corrispondenza e gli allegati, attengono a forme di comunicazione protette.

Illiceità del trattamento degli account post-cessazione

Secondo l'Autorità, dopo la cessazione del rapporto la Società avrebbe dovuto limitarsi a disattivare gli account e, se necessario per la continuità dell'attività, attivare un messaggio automatico di avviso ai terzi con indicazione di indirizzi alternativi, senza accedere ai contenuti delle caselle. L'accesso diretto agli account mantenuti attivi, pur se finalizzato a filtrare comunicazioni ritenute aziendali, è stato considerato una condotta non conforme ai principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) GDPR.

Violazione dell'obbligo di informativa

È stata inoltre accertata la violazione dell'art. 13 GDPR. L'informativa prodotta dalla Società, compresa quella allegata al modulo di consenso, non conteneva indicazioni idonee sul trattamento concretamente effettuato dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il Garante ha anche escluso che la pregressa posizione di uno dei reclamanti in azienda o una generica conoscenza delle prassi aziendali possano sostituire l'obbligo del titolare di fornire un'informativa chiara e completa.

Consenso nel rapporto di lavoro

Il provvedimento richiama le linee guida europee sul consenso, sottolineando che, nel contesto del rapporto di lavoro, per lo squilibrio di potere tra datore e lavoratore, il consenso difficilmente può dirsi liberamente prestato e non costituisce, di regola, base idonea per la maggior parte dei trattamenti effettuati sul luogo di lavoro.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Il Garante ha ritenuto che la violazione non fosse minore e ha applicato l'art. 83 GDPR, considerandone la natura e gravità, il grado di responsabilità della Società e la cooperazione prestata nel corso del procedimento, oltre alle condizioni economiche desumibili dal bilancio 2022 e ai precedenti analoghi. La sanzione amministrativa pecuniaria è stata quantificata in euro 20.000.

Dispositivo finale

Il provvedimento dichiara l'illiceità del trattamento effettuato da Centro Riparazioni Piacentino S.p.A. per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), e 13 GDPR. La Società è stata ingiunta al pagamento della sanzione entro 30 giorni, con facoltà di definizione agevolata nei limiti di legge. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e richiesto alla Società, entro 90 giorni, di comunicare le iniziative adottate per predisporre la disattivazione automatica degli account dei lavoratori cessati e per conformarsi all'art. 13 GDPR, con avviso delle conseguenze sanzionatorie in caso di mancato riscontro.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento nasce da un reclamo presentato ai sensi dell'art. 77 GDPR da due ex dipendenti nei confronti della Società, che lamentavano la perdurante attività degli account aziendali individuali per mesi dopo la cessazione del rapporto, l'accesso ai messaggi ricevuti e l'assenza di un'adeguata informativa sul trattamento della posta elettronica.

Fatti accertati

Dall'istruttoria è emerso che, dopo la cessazione dei rapporti di lavoro e delle cariche societarie, la Società ha mantenuto attivi gli account di posta elettronica individualizzati fino al 16 novembre 2021 e vi ha acceduto tramite il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, dichiarando di averlo fatto per recuperare comunicazioni di clienti e del Gruppo Iveco utili alla continuità operativa.

Violazioni accertate

Il Garante ha ravvisato la violazione dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e) GDPR, ritenendo illecito l'accesso al contenuto degli account dopo la cessazione del rapporto. Ha inoltre accertato la violazione dell'art. 13 GDPR per l'assenza di un'informativa idonea a descrivere tale specifico trattamento post-cessazione.

Valutazione del Garante

L'Autorità ha osservato che una gestione lecita avrebbe richiesto la disattivazione degli account con eventuale messaggio automatico e indicazione di contatti alternativi, senza accesso ai messaggi. Non è stato ritenuto sufficiente che la ricerca fosse limitata a comunicazioni del Gruppo Iveco, poiché ciò è avvenuto solo dopo l'accesso alla totalità delle e-mail. È stata anche richiamata la non affidabilità del consenso nel rapporto di lavoro per via dello squilibrio tra datore e lavoratore.

Sanzione e misure conseguenti

È stata irrogata a Centro Riparazioni Piacentino S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni dalla notifica. Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento e ha chiesto alla Società di comunicare, entro 90 giorni, le iniziative adottate per la disattivazione automatica degli account e per conformarsi all'art. 13 GDPR.

Come è indicizzato

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