Sentenza n. 2927/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero (Romania), con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta (domanda inviata mediante il portale Istanze on Line in data 3.7.2025, n. 45982; 120gg: 31.10.2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante qualificato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 3 luglio 2025, tramite il portale Istanze on Line, una domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Deduceva l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito, il quale non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’ordine di emanare il provvedimento, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento. In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, il Ministero era tenuto a provvedere sulla domanda entro i termini stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni dal ricevimento doveva verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento doveva essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva adottato il provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, o un suo delegato, affinché, su richiesta dell’interessato e in caso di perdurante inerzia, provveda entro ulteriori centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio e consentono al giudice amministrativo di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare la conclusione del procedimento.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di riconoscimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando, da un lato, sussiste un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e, dall’altro, l’amministrazione rimane inerte oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio, prevedendo che il commissario intervenga, su richiesta dell’interessato, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
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