Ordinanza n. 1838/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione ARERA 15 novembre 2022, n. 576/2022/E/EEL, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società C.U.RA Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”, notificata alla ricorrente in data 18 novembre 2022; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di C.U.RA caricato sul portale “Settlement” del sito internet di Terna in data 24 novembre 2022, e della correlata fattura n. 2202029814 trasmessa in formato elettronico attraverso il servizio di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate il 24 novembre 2022, per un importo pari a euro 3.645.106,27; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente, ivi inclusi: a) la deliberazione ARERA 25 maggio 2021, n. 217/2021/E/EEL, recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella 1; b) la nota ARERA prot. n. 30127 del 29 luglio 2021, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 576/2022/E/EEL, atto di quantificazione degli importi e fattura Terna per euro 3.645.106,27, adottati in rinnovazione dell’istruttoria dopo una sentenza del Consiglio di Stato
Esito
La controversia
La controversia trae origine da precedenti provvedimenti ARERA relativi a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica. Il precedente giudizio di primo grado era stato respinto, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5024/2020, aveva accolto l’appello limitatamente all’annullamento dei provvedimenti per difetto di istruttoria e conseguente motivazione con riguardo alla determinazione delle somme oggetto dei provvedimenti prescrittivi. In ottemperanza a tale giudicato, ARERA adottava la deliberazione n. 576/2022/E/EEL e Terna procedeva alla quantificazione e fatturazione dell’importo dovuto. Il ricorso originario, proposto in forma mista davanti al Consiglio di Stato, comprendeva una domanda di ottemperanza e, in via subordinata, una domanda di annullamento. Il Consiglio di Stato rigettava la domanda di ottemperanza e disponeva la conversione e riassunzione della domanda caducatoria davanti al TAR Lombardia. La società riassumeva il giudizio, contestando gli atti adottati da ARERA e Terna. Nel corso del giudizio veniva aperta nei confronti della ricorrente una procedura di liquidazione giudiziale. I curatori si costituivano volontariamente, dichiarando di voler proseguire la controversia. All’udienza il Collegio rilevava, tuttavia, la mancata produzione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e dell’autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio, nonché il possibile verificarsi dell’estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo. La questione è stata prospettata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito dell’impugnativa. Ha ritenuto necessario acquisire la sentenza del Tribunale di Ravenna relativa all’apertura della liquidazione giudiziale e l’atto di autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio, ordinandone il deposito alla parte ricorrente entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 65, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha inoltre segnalato il dubbio circa l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., in relazione all’eventuale mancata riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 80, comma 3, c.p.a. Richiamando un recente orientamento del Consiglio di Stato, il TAR ha osservato che l’apertura della liquidazione giudiziale potrebbe determinare l’interruzione automatica del giudizio e che il termine per la riassunzione potrebbe decorrere dalla conoscenza legale dell’evento, individuata nel momento in cui il curatore chieda al giudice delegato l’autorizzazione a costituirsi. In considerazione della novità della questione, ha assegnato alle parti termini per memorie e repliche e ha rinviato la prosecuzione all’udienza pubblica del 15 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 65, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari; nel caso concreto è stato utilizzato per ordinare il deposito della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e dell’autorizzazione a stare in giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio sulle quali intenda fondare la decisione, garantendo il contraddittorio; la norma è stata applicata in relazione al possibile effetto estintivo della mancata riassunzione.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Prevede l’estinzione del giudizio nei casi stabiliti dalla legge; il TAR ne ha prospettato l’applicazione per l’eventuale mancata riassunzione del giudizio interrotto.
art. 80, comma 3, c.p.a.
Disciplina la riassunzione del processo interrotto e il termine di tre mesi, ritenuto dal Collegio potenzialmente decorrente dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.
artt. 79 c.p.a., 299 e 300 c.p.c.
Richiamati in relazione alla costituzione volontaria dei curatori della liquidazione giudiziale per la prosecuzione del giudizio.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal Consiglio di Stato per stabilire che il termine per la riassunzione davanti al TAR della domanda caducatoria convertita non dovesse essere dimidiato.
Massime di principio
- Quando nel corso di un giudizio amministrativo viene aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente, il giudice deve verificare gli effetti dell’evento sul processo, acquisendo la documentazione attestante l’apertura della procedura e i poteri processuali del curatore.
- La questione dell’eventuale estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo l’interruzione deve essere sottoposta previamente alle parti, quando rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Secondo l’orientamento richiamato nell’ordinanza, l’apertura della liquidazione giudiziale può determinare l’interruzione automatica del giudizio amministrativo e il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.
- La conoscenza legale dell’apertura della liquidazione giudiziale, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione, è stata individuata nell’atto con cui il curatore chiede al giudice delegato l’autorizzazione a costituirsi nel giudizio.
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