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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18229/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente dell’Università, in servizio presso l’Azienda Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, aveva dedotto di avere svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica formalmente posseduta (VI qualifica funzionale) e di avere quindi diritto all’inquadramento nella qualifica superiore EP, oltre che alle differenze retributive dal 1998 e al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d’appello aveva ritenuto tardiva l’eccezione dell’Università di difetto di legittimazione passiva e aveva confermato la condanna al pagamento delle differenze retributive, respingendo le altre domande. In cassazione l’Università ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345, 416 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale reputato tardiva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto sarebbe stato riferibile all’Azienda Universitaria Policlinico, soggetto autonomo; 2) violazione delle norme sul pubblico impiego contrattualizzato (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56; D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52) per avere riconosciuto il compenso per mansioni superiori nonostante l’asserita mancanza dei presupposti di legge; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non aver la sentenza d’appello motivato sulla carenza dei requisiti necessari al riconoscimento delle spettanze rivendicate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda era correttamente proposta nei confronti dell’Università, titolare del rapporto di impiego con il lavoratore, e richiamando i principi già affermati in tema di rapporti tra Università e azienda ospedaliera universitaria, con possibile solidarietà/passaggio di legittimazione passiva anche dell’Azienda ma senza escludere quella dell’Università. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, osservando che nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per mansioni superiori, nella misura prevista dall’art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato ai presupposti di legittimità dell’assegnazione né alle previsioni della contrattazione collettiva, essendo funzionale a garantire una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro ex art. 36 Cost. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto al dipendente le differenze retributive per mansioni superiori. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato inoltre escluso l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità in appello dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva; la Corte ha escluso che la censura conducesse a diversa soluzione.

  • art. 416 c.p.c.

    invocato nel motivo sull’eccezione di legittimazione passiva; non ha inciso sull’esito, perché la Corte ha ritenuto corretta la titolarità passiva dell’Università.

  • art. 437 c.p.c.

    invocato con riferimento alla possibilità di dedurre nuove eccezioni in appello; la Corte ha respinto la censura.

  • D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56

    richiamato dalla ricorrente per escludere il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori svolte di fatto.

  • D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del pubblico impiego sulle mansioni superiori.

  • D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52

    la Corte afferma che il diritto al compenso per mansioni superiori spetta nella misura ivi prevista e non è subordinato alla legittimità dell’assegnazione o alle previsioni collettive.

  • art. 36 Cost.

    richiamato come fondamento del diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato anche nel pubblico impiego.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    la Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, per il regime di prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore che abbia svolto di fatto mansioni superiori ha diritto al relativo trattamento economico nei limiti stabiliti dalla legge, a prescindere dalla legittimità formale dell’assegnazione delle mansioni e dalle previsioni della contrattazione collettiva.
  • La tutela retributiva per mansioni superiori trova fondamento nel principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., che opera anche nel lavoro pubblico.
  • Nel contesto dei rapporti di lavoro delle strutture universitarie con azienda ospedaliera, la titolarità passiva del rapporto di impiego con il dipendente universitario può radicarsi in capo all’Università, senza che l’eventuale coinvolgimento dell’azienda ospedaliera escluda la legittimazione dell’ente universitario.
  • La carenza di titolarità del rapporto controverso è questione che può essere rilevata d’ufficio e non coincide necessariamente con un’eccezione in senso stretto, ma ciò non muta l’esito se la domanda è stata correttamente proposta nei confronti del soggetto effettivamente obbligato.
  • Quando il lavoratore deduce lo svolgimento di mansioni superiori supportandolo con elementi documentali, il giudice può riconoscere le differenze retributive se ritiene accertato lo svolgimento di fatto di attività corrispondenti a una qualifica superiore.
  • Le amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto operano mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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