Cassazione Civile, Ordinanza n. 23947/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione cd. "Pinto su Pinto" relativo alla durata di un precedente giudizio di equa riparazione, comprensivo della fase monitoria, dell’opposizione e della successiva fase di ottemperanza. La Corte d’appello aveva ritenuto ragionevole una durata complessiva di un anno e sei mesi e, conseguentemente, aveva riconosciuto un solo anno di irragionevole durata, poiché l’eccedenza residua era inferiore a sei mesi. La ricorrente ha censurato tale criterio, sostenendo che, per il giudizio presupposto unitariamente considerato, la durata ragionevole dovesse essere pari a un anno e che ogni frazione di anno superiore a sei mesi dovesse essere computata come anno intero ai fini dell’indennizzo, con conseguente diritto a due anni di equa riparazione. Un secondo motivo, proposto in via principale dal difensore distrattario, contestava la distrazione soltanto parziale dei compensi professionali, ma è rimasto subordinato all’esito del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la determinazione della durata ragionevole operata dalla Corte d’appello e ribadendo che il giudizio presupposto, se articolato in fase di cognizione e fase esecutiva/di ottemperanza, va considerato nella sua unitarietà. Ha affermato che la durata ragionevole complessiva è di un anno e che l’eccedenza di un anno, 8 mesi e 7 giorni dà diritto all’indennizzo per due anni, poiché anche la frazione superiore a sei mesi va computata come anno intero ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001. Il secondo motivo, relativo alla distrazione delle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89
durata ragionevole e criterio di liquidazione dell’indennizzo
Il giudizio presupposto articolato in cognizione ed esecuzione va considerato unitariamente; ai fini dell’indennizzo ogni frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, secondo il criterio applicabile dopo la declaratoria di incostituzionalità del comma 2-bis nella parte incompatibile con tale impostazione.
art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
Norma richiamata nel quadro del procedimento di equa riparazione.
art. 5-ter, comma 5, L. 24 marzo 2001, n. 89
Norma richiamata per la fase di opposizione nel procedimento Pinto.
art. 46, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato in relazione alla fase di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
art. 75, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato nel quadro normativo dell’ottemperanza.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato nel quadro normativo dell’ottemperanza.
art. 114, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato per la disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sul criterio di durata ragionevole.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sul criterio di durata ragionevole.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.
art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato dal ricorrente come parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 83 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, relativo alla distrazione delle spese e ai poteri del difensore.
art. 93 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo sulla distrazione delle spese processuali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la statuizione sulla distrazione parziale delle spese.
art. 1716 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, in relazione ai rapporti tra difensori e eventuale riparto dei compensi.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo sul profilo probatorio relativo alla pretesa distrazione dei compensi.
art. 2727 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni sulla ripartizione delle quote professionali.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni sulla ripartizione delle quote professionali.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato quale parametro del secondo motivo per nullità del decreto e del procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione relativo a un precedente giudizio già avente natura seriale o articolato in più fasi, la durata va valutata in modo unitario considerando l’intero segmento processuale rilevante, comprensivo della fase di cognizione e della successiva fase esecutiva o di ottemperanza.
- Ai fini della liquidazione dell’indennizzo ex L. n. 89/2001, la durata ragionevole complessiva del giudizio presupposto è pari a un anno; l’eccedenza irragionevole va poi computata secondo il criterio per cui ogni frazione di anno superiore a sei mesi è equiparata a un anno intero.
- Non è corretto scindere artificialmente la durata del procedimento presupposto in segmenti separati per ridurre l’indennizzo quando le fasi sono funzionalmente connesse e costituiscono un unico giudizio ai fini della tutela Pinto.
- La censura relativa alla distrazione delle spese resta assorbita quando viene accolto il motivo principale che incide sull’an debeatur o sul quantum dell’equa riparazione e comporta la cassazione con rinvio.
- rami
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