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Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, a.s. 2025/2026, protocollo n. -OMISSIS--OMISSIS- dell’8.09.2025, dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 16 ore settimanali di sostegno didattico, per l'anno scolastico 2025/2026, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - del PEI a.s. 2025/2026 del 28.10.2025; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi), con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico provinciale e l'Ufficio Scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti, insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi, iscritti presso la stessa; E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico, per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 38 ore settimanali;

Giustizia amministrativa202507119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 16 ore settimanali di sostegno didattico e PEI dell'anno scolastico 2025/2026, nonché atti relativi all'insufficiente assegnazione di docenti di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui attribuiva al minore 16 ore settimanali di sostegno, il PEI redatto il 28 ottobre 2025 e gli atti, non conosciuti negli estremi, con cui le amministrazioni scolastiche avrebbero assegnato all'istituto un numero di docenti insufficiente a garantire un adeguato sostegno agli alunni con disabilità grave. È stata inoltre chiesta la condanna dell'amministrazione all'assegnazione del sostegno per l'intero orario settimanale del docente specializzato, pari a 38 ore, anche in via cautelare. Il minore, affetto da ritardo dello sviluppo psichico e del linguaggio e riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, necessitava di un insegnante di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica. Il PEI indicava 16 ore settimanali, ma contestualmente richiedeva la copertura totale della frequenza scolastica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus deriva dalla contraddizione tra le 16 ore di sostegno assegnate e le ore ritenute necessarie dallo stesso istituto scolastico nel PEI, che richiedeva la copertura totale della frequenza. Il periculum è stato ravvisato nel pregiudizio attuale derivante dall'insufficiente dotazione di sostegno e dalla conseguente compromissione del proficuo inserimento scolastico del minore. La domanda cautelare è stata accolta non mediante l'immediata attribuzione delle 38 ore richieste, ma ordinando all'amministrazione scolastica di riesaminare la dotazione di sostegno e di riformulare il PEI per garantire le ore necessarie, entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. n. 104/1992

    minorazione prevista dalla definizione di cui all’art. 3, comma 1, della l. n. 104/92

    Il riconoscimento della minorazione rileva quale presupposto della necessità di un insegnante di sostegno ai fini dell'integrazione scolastica.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda dopo aver verificato fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di dati personali e sanitari, quale fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione a tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il PEI riconosce la necessità della copertura totale della frequenza scolastica, l'assegnazione di un numero significativamente inferiore di ore di sostegno può integrare il fumus boni iuris per la sospensione o il riesame dell'atto di assegnazione, soprattutto se la contraddizione proviene dallo stesso istituto scolastico.
  • In presenza di una dotazione di sostegno insufficiente per un alunno con disabilità riconosciuta, il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio attuale al diritto all'integrazione scolastica e al proficuo inserimento nel percorso educativo.
  • Il giudice cautelare può ordinare all'amministrazione scolastica il riesame della dotazione di sostegno e la riformulazione del PEI entro un termine perentorio, senza sostituirsi necessariamente all'amministrazione nella quantificazione definitiva delle ore.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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