Sentenza del 28/02/2019 n. 5916 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del Codice doganale comunitario e delle Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata, nonché delle Note della Sezione 16 relative alla classificazione delle parti di macchine. Contestava che i componenti importati, denominati "sprocket" e "idler", fossero stati classificati nella voce NC 8431, riservata alle parti destinate principalmente a macchine per movimento terra, anziché nelle più specifiche voci NC 8483, relative a organi meccanici di trasmissione. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva attribuito prevalenza alla destinazione dei beni senza verificare previamente se, per caratteristiche e funzione, essi costituissero oggetti autonomi classificabili in una voce tariffaria propria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare anzitutto, applicando la Nota 2, lettera a), della Sezione 16 della Nomenclatura combinata, se gli "sprocket" e gli "idler", in ragione delle loro caratteristiche essenziali e della funzione di trasmissione del movimento, siano oggetti autonomi classificabili nella voce 8483. Solo qualora non siano classificabili in una voce specifica come oggetti autonomi potrà trovare applicazione, in via residuale, la Nota 2, lettera b), con classificazione in base alla destinazione principale alla macchina, eventualmente nella voce 8431. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente la classificazione doganale dei beni, ma ha stabilito il corretto metodo giuridico di valutazione.
Norme richiamate
Art. 20 del Codice doganale comunitario
Richiamato dall'Agenzia delle dogane insieme alla disciplina tariffaria per sostenere la corretta determinazione dei dazi dovuti in sede di revisione dell'accertamento doganale.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Allegato I, Regola generale n. 1
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono.
La classificazione deve fondarsi anzitutto sul testo delle voci e delle Note legali, non sui titoli dei capitoli né sulla generica destinazione commerciale del bene.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Allegato I, Regola generale n. 6
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra.
Una volta individuata la voce di appartenenza, la sottovoce deve essere determinata confrontando il testo delle sottovoci dello stesso livello e applicando le relative Note.
Nota 2, lettera a), della Sezione 16 della Nomenclatura combinata
Le parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (...) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.
La regola principale è basata sulle caratteristiche proprie della parte: se il bene costituisce un oggetto autonomo espressamente classificabile in una voce specifica dei capitoli 84 o 85, deve essere classificato in quella voce, indipendentemente dalla macchina cui è destinato.
Nota 2, lettera b), della Sezione 16 della Nomenclatura combinata
Le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare (...) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine.
La classificazione in base alla destinazione della parte è subordinata e residuale: opera soltanto quando la parte non è classificabile come oggetto autonomo ai sensi della lettera a).
Regola generale n. 3, lettera a), della Nomenclatura combinata
La voce più specifica deve prevalere sulle voci di portata più generale.
Una voce che identifica specificamente un oggetto o una funzione prevale su una voce generica relativa alle parti di una determinata categoria di macchine.
Regolamento CE n. 1452/2007
Richiamato come esempio applicativo: anche per un componente destinato a essere integrato in un escavatore, la funzione di trasmissione e le caratteristiche essenziali possono imporre la classificazione come oggetto autonomo, prima di considerare la destinazione del componente.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale delle parti di macchinari occorre esaminare prima le caratteristiche oggettive e la funzione concreta del bene, non la sua destinazione prevalente o il nome commerciale.
- Se una parte possiede caratteristiche tali da costituire un oggetto autonomo espressamente previsto da una voce tariffaria specifica, deve essere classificata in quella voce anche se è destinata esclusivamente a una determinata macchina.
- La voce relativa alle parti di una macchina, come la voce 8431, è generalmente residuale: può essere utilizzata solo quando il componente non rientra autonomamente in una voce specifica dei capitoli 84 o 85.
- La destinazione del bene diventa decisiva soltanto dopo aver escluso la classificazione come oggetto autonomo sulla base delle sue caratteristiche e della sua funzione.
- In caso di componenti meccanici che trasmettono movimento, occorre verificare se la loro funzione li riconduca a categorie autonome, come ingranaggi, pulegge, ruote dentate o altri organi di trasmissione, anche quando sono montati su macchine per movimento terra.
- Nei giudizi sulla classificazione doganale, il giudice deve applicare in ordine gerarchico le Regole generali e le Note legali della Nomenclatura combinata; non può fondare la decisione soltanto sulla destinazione funzionale dichiarata dall'importatore.
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