Cassazione Civile, Sentenza n. 476/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Congregazione impugna l'accertamento tributario sostenendo che il terreno è stato ritenuto edificabile nonostante mancasse la convenzione attuativa prevista dal Programma integrato di riqualificazione urbanistica-edilizia e ambientale (P.i.r.u.e.a). Denuncia l'omesso esame della responsabilità del Comune per la mancata stipula della convenzione, invocando il principio di buona fede e chiedendo che il comportamento dilatorio del Comune mitigasse l'applicazione dell'art. 36 D.L. 223/2006. Altri motivi riguardano: la presunta illegittima determinazione della base imponibile dalla CTR discostandosi dalle tabelle comunali; la rilevanza della normativa regionale (L.R. Veneto n.23/1999) che richiederebbe la convenzione per l'efficacia del piano; l'errata valutazione unitaria dell'area comprensiva di parti destinate a perequazione e a verde; e doglianze incidentali del Comune circa la natura confessoria di una relazione di stima, la disapplicazione delle sanzioni per presunta incertezza normativa e la compensazione delle spese.
La decisione
Il ricorso principale è rigettato. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo relativo alla responsabilità del Comune e alla mancata stipula della convenzione, affermando che, in sede tributaria, ai fini della qualificazione come area edificabile rileva l'adozione dello strumento urbanistico generale (piano regolatore generale) e non la stipula di strumenti attuativi o convenzioni. Sono respinti anche gli altri motivi principali (tra cui il discostamento dalle tabelle comunali e la rilevanza della normativa regionale): le tabelle comunali hanno valore presuntivo non vincolante e possono essere superate da valutazioni specifiche (es. consulenza tecnica). Quanto agli elementi dedotti dal Comune in via incidentale: è rigettata l'eccezione sulla presunta confessione stragiudiziale della relazione di stima; è invece accolto il secondo motivo incidentale relativo alla disapplicazione delle sanzioni, con cassazione su quel punto e decisione nel merito che rigetta la richiesta della Congregazione di disapplicare le sanzioni (la Corte ritiene che non sussistesse un'incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni). Infine, le spese del giudizio di legittimità sono compensate per metà complessivamente; l'intero importo liquidato è euro 3.700,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili, con il 50% a carico della Congregazione. È altresì disposto il versamento del contributo unificato come previsto.
Norme richiamate
D.L. n. 223/2006
L'art. 36 comma 2 fornisce interpretazione autentica ai fini tributari: la qualificazione dell'area come edificabile si basa sull'adozione dello strumento urbanistico generale del Comune; l'assenza di strumenti attuativi o di approvazione regionale è irrilevante per la qualificazione, incidendo solo sulla concreta attualità delle potenzialità edificatorie e quindi sulla base imponibile.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
art. 1, art. 2, art. 5, art. 11
La nozione tributaria di area edificabile segue gli strumenti urbanistici generali (art. 2 e correlati). L'inclusione nel piano regolatore generale è sufficiente per qualificare l'area come edificabile ai fini delle imposte dirette e indirette; elementi successivi di attuazione influiscono sul valore, non sulla qualificazione.
L.R. Veneto n. 23/1999
art. 1, art. 2, art. 4, art. 5
La normativa regionale che prevede la convenzione come condizione di efficacia amministrativa del piano non muta la qualificazione tributaria: l'assetto tributario rimane ancorato alla disciplina statale che considera rilevante l'adozione del piano generale.
Regolamento comunale ICI (tabelle valori)
tabelle allegata al regolamento ICI del Comune
Le tabelle comunali di predeterminazione dei valori costituiscono presunzioni e non vincoli obbligatori; possono essere superate da informazioni specifiche e valutazioni tecniche (es. consulenza peritale) che forniscono elementi maggiormente pertinenti per la determinazione della base imponibile.
Codice Civile
La Corte precisa che la relazione di stima non configura confessione stragiudiziale (art. 2735): la stima è valutazione tecnica e non dichiarazione di un fatto la cui verità sia oggettivamente accertabile come confessione.
D.lgs. 546/1992
Norme procedurali rilevate nei motivi incidentali: tra l'altro il richiamo riguarda la valutazione delle eccezioni processuali e la compensazione delle spese secondo i criteri previsti dalla normativa processuale tributaria.
Legge n. 212/2000
Richiamata nella prospettazione del Comune circa doveri e garanzie informativi e disciplinari nel processo tributario; non altera i principi di qualificazione e responsabilità qui trattati.
D.lgs. 446/1997
Richiamato in relazione alle tabelle dei valori e alla presunta mancata valutazione dell'area nelle tabelle; la Corte conferma che l'assenza di inserimento nelle tabelle non determina di per sé incertezza normativa idonea a escludere sanzioni.
Codice di Procedura Civile
Il giudice di merito può compensare le spese processuali ove sussistano gravi ed eccezionali ragioni o particolare complessità, valutazione rimessa al merito e non sindacabile se non illogica; qui la compensazione per metà è ritenuta motivata.
DPR 115/2002
Richiamato in ordine al contributo unificato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo previsto.
Massime di principio
- Ai fini fiscali l'inclusione di un'area nel piano regolatore generale è sufficiente per qualificarla come edificabile; la mancanza di strumenti attuativi o di una convenzione incide solo sulla concreta attualità del diritto di edificare e quindi sul valore imponibile, non sulla qualificazione.
- Le tabelle comunali di valori sono presunzioni e non vincolano il giudice; possono essere superate da elementi probatori specifici, quali perizie tecniche o consulenze, che giustificano una diversa determinazione della base imponibile.
- Una relazione di stima allegata a un piano o a un progetto non costituisce confessione stragiudiziale: la stima è valutazione tecnica soggetta a apprezzamento del giudice.
- Per l'esclusione o riduzione delle sanzioni occorre una 'incertezza normativa oggettiva' tale da rendere impossibile individuare univocamente la norma applicabile dopo un corretto procedimento interpretativo; la semplice assenza di valutazione in tabelle comunali non soddisfa questo requisito.
- La presenza di destinazioni nel piano a servizi pubblici, a perequazione o a verde pubblico influisce sul valore di mercato dell'area (base imponibile), ma non elimina la natura edificabile ai fini tributari salvo che intervengano vincoli di inedificabilità assoluta previsti e generali.
- La compensazione delle spese processuali è possibile quando il giudice valuta sussistenti gravi ed eccezionali ragioni o particolare complessità della controversia; tale valutazione è rimessa al merito e non facilmente sindacabile in sede di legittimità.
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