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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 476/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Congregazione impugna l'accertamento tributario sostenendo che il terreno è stato ritenuto edificabile nonostante mancasse la convenzione attuativa prevista dal Programma integrato di riqualificazione urbanistica-edilizia e ambientale (P.i.r.u.e.a). Denuncia l'omesso esame della responsabilità del Comune per la mancata stipula della convenzione, invocando il principio di buona fede e chiedendo che il comportamento dilatorio del Comune mitigasse l'applicazione dell'art. 36 D.L. 223/2006. Altri motivi riguardano: la presunta illegittima determinazione della base imponibile dalla CTR discostandosi dalle tabelle comunali; la rilevanza della normativa regionale (L.R. Veneto n.23/1999) che richiederebbe la convenzione per l'efficacia del piano; l'errata valutazione unitaria dell'area comprensiva di parti destinate a perequazione e a verde; e doglianze incidentali del Comune circa la natura confessoria di una relazione di stima, la disapplicazione delle sanzioni per presunta incertezza normativa e la compensazione delle spese.

La decisione

Il ricorso principale è rigettato. La Corte dichiara inammissibile il primo motivo relativo alla responsabilità del Comune e alla mancata stipula della convenzione, affermando che, in sede tributaria, ai fini della qualificazione come area edificabile rileva l'adozione dello strumento urbanistico generale (piano regolatore generale) e non la stipula di strumenti attuativi o convenzioni. Sono respinti anche gli altri motivi principali (tra cui il discostamento dalle tabelle comunali e la rilevanza della normativa regionale): le tabelle comunali hanno valore presuntivo non vincolante e possono essere superate da valutazioni specifiche (es. consulenza tecnica). Quanto agli elementi dedotti dal Comune in via incidentale: è rigettata l'eccezione sulla presunta confessione stragiudiziale della relazione di stima; è invece accolto il secondo motivo incidentale relativo alla disapplicazione delle sanzioni, con cassazione su quel punto e decisione nel merito che rigetta la richiesta della Congregazione di disapplicare le sanzioni (la Corte ritiene che non sussistesse un'incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni). Infine, le spese del giudizio di legittimità sono compensate per metà complessivamente; l'intero importo liquidato è euro 3.700,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili, con il 50% a carico della Congregazione. È altresì disposto il versamento del contributo unificato come previsto.

Norme richiamate

  • D.L. n. 223/2006

    L'art. 36 comma 2 fornisce interpretazione autentica ai fini tributari: la qualificazione dell'area come edificabile si basa sull'adozione dello strumento urbanistico generale del Comune; l'assenza di strumenti attuativi o di approvazione regionale è irrilevante per la qualificazione, incidendo solo sulla concreta attualità delle potenzialità edificatorie e quindi sulla base imponibile.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    art. 1, art. 2, art. 5, art. 11

    La nozione tributaria di area edificabile segue gli strumenti urbanistici generali (art. 2 e correlati). L'inclusione nel piano regolatore generale è sufficiente per qualificare l'area come edificabile ai fini delle imposte dirette e indirette; elementi successivi di attuazione influiscono sul valore, non sulla qualificazione.

  • L.R. Veneto n. 23/1999

    art. 1, art. 2, art. 4, art. 5

    La normativa regionale che prevede la convenzione come condizione di efficacia amministrativa del piano non muta la qualificazione tributaria: l'assetto tributario rimane ancorato alla disciplina statale che considera rilevante l'adozione del piano generale.

  • Regolamento comunale ICI (tabelle valori)

    tabelle allegata al regolamento ICI del Comune

    Le tabelle comunali di predeterminazione dei valori costituiscono presunzioni e non vincoli obbligatori; possono essere superate da informazioni specifiche e valutazioni tecniche (es. consulenza peritale) che forniscono elementi maggiormente pertinenti per la determinazione della base imponibile.

  • Codice Civile

    La Corte precisa che la relazione di stima non configura confessione stragiudiziale (art. 2735): la stima è valutazione tecnica e non dichiarazione di un fatto la cui verità sia oggettivamente accertabile come confessione.

  • D.lgs. 546/1992

    Norme procedurali rilevate nei motivi incidentali: tra l'altro il richiamo riguarda la valutazione delle eccezioni processuali e la compensazione delle spese secondo i criteri previsti dalla normativa processuale tributaria.

  • Legge n. 212/2000

    Richiamata nella prospettazione del Comune circa doveri e garanzie informativi e disciplinari nel processo tributario; non altera i principi di qualificazione e responsabilità qui trattati.

  • D.lgs. 446/1997

    Richiamato in relazione alle tabelle dei valori e alla presunta mancata valutazione dell'area nelle tabelle; la Corte conferma che l'assenza di inserimento nelle tabelle non determina di per sé incertezza normativa idonea a escludere sanzioni.

  • Codice di Procedura Civile

    Il giudice di merito può compensare le spese processuali ove sussistano gravi ed eccezionali ragioni o particolare complessità, valutazione rimessa al merito e non sindacabile se non illogica; qui la compensazione per metà è ritenuta motivata.

  • DPR 115/2002

    Richiamato in ordine al contributo unificato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo previsto.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali l'inclusione di un'area nel piano regolatore generale è sufficiente per qualificarla come edificabile; la mancanza di strumenti attuativi o di una convenzione incide solo sulla concreta attualità del diritto di edificare e quindi sul valore imponibile, non sulla qualificazione.
  • Le tabelle comunali di valori sono presunzioni e non vincolano il giudice; possono essere superate da elementi probatori specifici, quali perizie tecniche o consulenze, che giustificano una diversa determinazione della base imponibile.
  • Una relazione di stima allegata a un piano o a un progetto non costituisce confessione stragiudiziale: la stima è valutazione tecnica soggetta a apprezzamento del giudice.
  • Per l'esclusione o riduzione delle sanzioni occorre una 'incertezza normativa oggettiva' tale da rendere impossibile individuare univocamente la norma applicabile dopo un corretto procedimento interpretativo; la semplice assenza di valutazione in tabelle comunali non soddisfa questo requisito.
  • La presenza di destinazioni nel piano a servizi pubblici, a perequazione o a verde pubblico influisce sul valore di mercato dell'area (base imponibile), ma non elimina la natura edificabile ai fini tributari salvo che intervengano vincoli di inedificabilità assoluta previsti e generali.
  • La compensazione delle spese processuali è possibile quando il giudice valuta sussistenti gravi ed eccezionali ragioni o particolare complessità della controversia; tale valutazione è rimessa al merito e non facilmente sindacabile in sede di legittimità.

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