Sentenza n. 3694/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 21 settembre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sul rilascio del visto per motivi di studio e sulla fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto per il 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento abbia determinato l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento mediante fissazione dell’appuntamento consolare.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare e formalizzare una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere, quando l’oggetto del ricorso sia l’attivazione del relativo procedimento.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio ex art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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