Cassazione Civile, Ordinanza n. 25665/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L’ente caritatevole impugnava una cartella esattoriale con cui gli venivano richiesti i tributi per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2003, oltre alle sanzioni. In primo grado la pretesa era stata annullata per la natura assistenziale dell’ente; in appello, invece, la decisione veniva riformata sul presupposto che l’esenzione fiscale spettasse solo agli enti espressamente elencati e che i redditi da fabbricati dell’IPAB, ancorché destinati integralmente alle finalità istituzionali, fossero comunque imponibili. Nel ricorso per cassazione l’ente deduceva: 1) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe ampliato il thema decidendum oltre le doglianze dell’Ufficio; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esercizio del potere di rideterminare il quantum, con richiesta di riduzione del reddito imponibile del 50% e di annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 108 d.P.R. n. 917/1986, contestando l’assoggettamento a tassazione dei redditi degli enti pubblici assistenziali anche quando i proventi siano destinati alle finalità istituzionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto i tre motivi congiuntamente infondati. Ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui gli enti pubblici assistenziali non beneficiano di un’esenzione generalizzata sui redditi da immobili: l’esenzione opera solo per i cespiti strettamente e direttamente strumentali all’attività istituzionale; ove l’utilizzazione sia indiretta o mediata, come nel caso della locazione, i relativi redditi restano imponibili come redditi fondiari. Ha quindi escluso sia l’ultrapetizione sia la violazione di legge, rilevando che il giudice d’appello si era limitato a interpretare e applicare la disciplina fiscale vigente. Ha inoltre escluso la possibilità di ottenere in cassazione una rivalutazione del merito sulla quantificazione del dovuto o sulle sanzioni. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia non ricorre quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti e la domanda entro il perimetro della controversia; il mancato esame di un’eccezione può risultare implicitamente superato dalla statuizione incompatibile con essa.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte lo reputa infondato perché la decisione d’appello è conforme al diritto vivente.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È invocato per dedurre il vizio processuale di ultrapetizione, escluso dalla Corte.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte ne esclude la decisività, non ravvisando un vizio di motivazione idoneo a sovvertire l’accertamento di merito.
art. 88 d.P.R. n. 917/1986
Nel regime applicabile ratione temporis, l’esercizio di attività assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente per tali finalità non esclude l’imposizione dei redditi provenienti da altre attività, come quelli fondiari da locazione.
art. 108 d.P.R. n. 917/1986
I redditi diversi dall’attività istituzionale mantengono autonoma rilevanza impositiva e concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’ente.
art. 87, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
Richiamato quale parte del combinato disposto che consente di assoggettare a tassazione gli enti pubblici assistenziali per i redditi non esenti.
art. 25, comma secondo, lett. c), d.P.R. n. 643/1973
L’esenzione richiede la destinazione immediata e diretta dell’immobile ai fini istituzionali.
art. 25, comma quinto, lett. a), d.P.R. n. 643/1973
L’uso indiretto o mediato del bene, ad esempio mediante locazione, comporta solo una riduzione del 50% dell’imposta, non l’esenzione integrale.
art. 1, comma 5, D.L. n. 396/1991
Ha ampliato il regime di esenzione INVIM per le IPAB, ma non ha inciso sul requisito della destinazione diretta e immediata degli immobili ai fini istituzionali.
art. 3 d.P.R. n. 643/1973
È citato nel quadro dell’estensione dell’esenzione INVIM agli enti di assistenza e beneficenza.
art. 1 D.L. n. 299/1991
La disposizione viene letta come non innovativa rispetto al requisito della destinazione diretta degli immobili ai fini istituzionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per gli enti pubblici istituiti per finalità assistenziali o caritatevoli, l’esenzione fiscale sui redditi immobiliari non opera in modo generalizzato: occorre verificare la destinazione immediata e diretta del bene all’attività istituzionale.
- Quando un immobile dell’ente è utilizzato solo indirettamente ai fini istituzionali, ad esempio mediante locazione a terzi, il reddito fondiario prodotto resta imponibile, anche se i proventi sono reinvestiti integralmente nelle finalità assistenziali.
- L’interpretazione del quadro normativo fiscale da parte del giudice di merito, se coerente con l’orientamento consolidato della Cassazione, non integra ultrapetizione solo perché diversa dalla tesi della parte.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova quantificazione del tributo o delle sanzioni attraverso una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie.
- L’eccezione di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di accoglimento della pretesa è logicamente incompatibile con l’eccezione stessa, dovendosi in tal caso ritenere una pronuncia implicita di rigetto.
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