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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-273/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019. — SIA «Kuršu zeme» contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte – Articolo 168 – Catena di cessioni di beni – Diniego del diritto alla detrazione a causa dell’esistenza di tale catena – Obbligo dell’autorità tributaria competente di dimostrare l’esistenza di una pratica abusiva. — Causa C-273/18

Giurisprudenza europea62018CJ0273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in un rinvio pregiudiziale lettone in materia di IVA, ha precisato i limiti del diniego del diritto alla detrazione in presenza di una catena di cessioni successive. Il solo fatto che il bene sia stato acquistato al termine della catena e che la consegna materiale sia avvenuta da un soggetto diverso dal fornitore indicato in fattura non basta a provare un abuso. Spetta all’amministrazione tributaria dimostrare concretamente il vantaggio fiscale indebito e la natura abusiva dell’operazione.

IVA: il solo inserimento dell’acquisto in una catena di cessioni successive e la consegna dei beni da un soggetto diverso dal fatturante non bastano, da soli, a negare la detrazione senza prova di una pratica abusiva e del relativo vantaggio fiscale indebito.

La questione giuridica

Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE osti a un diniego della detrazione dell’IVA a monte fondato unicamente sul fatto che il soggetto passivo ha partecipato consapevolmente a operazioni di vendita successive apparentemente simulate, senza che l’autorità tributaria dimostri quale indebito vantaggio fiscale sia derivato dalle operazioni stesse per il soggetto passivo o per gli altri soggetti della catena.

Principio di diritto

L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA va interpretato nel senso che il diritto alla detrazione non può essere negato solo perché l’acquisto si colloca in una catena di cessioni successive e i beni sono stati ricevuti da un soggetto diverso da quello indicato in fattura: per configurare una pratica abusiva occorre che l’autorità tributaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale ottenuto dal soggetto passivo o dagli altri partecipanti alla catena. In assenza di tale prova, la detrazione non può essere esclusa per il solo carattere “artificioso” della sequenza negoziale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2010/45/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), punto i), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 20 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 23 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 32 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 40 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 68 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 69 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), e lettera c), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 200 della direttiva 2006/112/CE

IVA e catena di cessioni successive: diniego della detrazione e prova dell’abuso

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) nell’ambito della controversia tra SIA «Kuršu zeme» e il Valsts ieņēmumu dienests (VID). Il tema è il diritto alla detrazione dell’IVA a monte in presenza di una catena di cessioni successive di beni e il potere dell’amministrazione di negarlo per asserita pratica abusiva.

Fatti e procedimento principale

La società Kuršu zeme aveva acquistato beni da KF Prema, detraendo l’IVA relativa alle operazioni dichiarate. In sede di accertamento, il VID ha ritenuto che i beni fossero stati oggetto di una catena di cessioni tra varie società lettoni e una società lituana (AB «Baltfisher»), con trasporto effettuato direttamente dalla Lituania alla Lettonia dalla stessa Kuršu zeme.

L’amministrazione ha sostenuto che la struttura delle operazioni fosse artificiale e che la società acquirente non potesse ignorarne la natura, qualificando l’operazione finale come acquisto intracomunitario direttamente dalla Baltfisher. Di conseguenza ha rettificato le dichiarazioni IVA della Kuršu zeme, aumentando l’imposta dovuta e riducendo la detrazione a monte.

I giudici di merito lettoni hanno respinto le censure della società, che in cassazione ha sostenuto, tra l’altro, che l’amministrazione non aveva individuato alcun concreto vantaggio fiscale indebito derivante dalla catena di operazioni.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE osti al diniego della detrazione quando tale diniego si fondi solo sul coinvolgimento consapevole del soggetto passivo in una catena di operazioni simulate, senza che sia indicato quale pregiudizio concreto all’Erario sia derivato da tali operazioni rispetto a una loro strutturazione conforme alla realtà economica.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE;
  • gli articoli 2, 14, 20, 23, 32, 40, 68, 69, 138, 167, 168, 193 e 200 della direttiva IVA.

Sul piano sistematico, la Corte ribadisce che il diritto alla detrazione è parte integrante del meccanismo IVA e costituisce un principio fondamentale, ma può essere escluso in presenza di frode o abuso accertati sulla base di elementi oggettivi.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui l’abuso in materia IVA richiede due elementi cumulativi:

  • l’ottenimento di un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo della normativa;
  • la circostanza che lo scopo essenziale delle operazioni sia proprio l’ottenimento di tale vantaggio.

La Corte osserva che il fatto che il bene sia ricevuto direttamente da un soggetto diverso da quello indicato in fattura non è di per sé indice di abuso: può dipendere anche da una semplice pluralità di vendite successive con un unico trasporto intracomunitario. Inoltre, la cessione ai fini IVA non richiede necessariamente il trasferimento della proprietà giuridica, ma il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario.

Nel caso di specie, la decisione di rinvio non indicava che il VID avesse dimostrato un indebito vantaggio fiscale in capo alla Kuršu zeme o agli altri operatori della catena; mancava quindi la prova dell’effettiva finalità abusiva delle operazioni. In tale situazione, la sola esistenza di una catena di cessioni e la circostanza che la società acquirente avesse ricevuto i beni nel deposito della Baltfisher non consentono, da sole, di escludere la detrazione.

La Corte precisa anche che la diversa questione dell’individuazione della cessione della catena cui imputare l’unico trasporto intracomunitario non era oggetto del rinvio e spetta al giudice nazionale, alla luce di tutte le circostanze del caso, stabilire quando sia avvenuto il trasferimento del potere di disporre dei beni come proprietario.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che non è sufficiente, per negare la detrazione dell’IVA a monte, constatare che l’acquisto è avvenuto al termine di una catena di cessioni successive e che il bene è stato ricevuto da un soggetto diverso da quello indicato in fattura. L’autorità tributaria competente deve provare l’esistenza di una pratica abusiva, dimostrando l’indebito vantaggio fiscale di cui avrebbe beneficiato il soggetto passivo o gli altri soggetti coinvolti.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che la detrazione dell’IVA non può essere negata in modo automatico sulla base di un sospetto di artificialità della catena contrattuale. Per l’amministrazione finanziaria, invece, emerge un onere probatorio rigoroso: non basta evidenziare anomalie formali o la presenza di intermediazioni, ma occorre dimostrare concretamente la finalità abusiva e il vantaggio fiscale indebito.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell'ivaabuso del dirittocessioni intracomunitarieonere della prova

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