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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26211/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, dopo un precedente annullamento con rinvio della Corte di cassazione, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei suoi confronti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare tale attenuante. Il ricorso, tuttavia, riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto corretta l'applicazione della giurisprudenza di legittimità sull'incompatibilità dell'attenuante invocata con la fattispecie contestata di ricettazione aggravata o attenuata ex art. 648, comma 2, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già scrutinare e respinte con argomenti giuridici corretti dalla Corte di appello, la quale aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto sull'incompatibilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con la fattispecie di cui all'art. 648, comma 2, c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando risulti incompatibile con la fattispecie contestata e con la disciplina applicabile al reato di ricettazione nella forma aggravata o prevista dall'art. 648, comma 2, c.p.

  • art. 648, comma 2, c.p.

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sull'incompatibilità di tale fattispecie con l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., ritenendo corretto il diniego operato dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate in modo adeguato dal giudice di merito, senza indicare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. non può essere riconosciuta quando la sua applicazione risulti incompatibile con la struttura della fattispecie concreta contestata, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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