Cassazione Penale, Sentenza n. 35241/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per la declaratoria di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Avellino (22/11/2022) che aveva assolto l'imputata per particolare tenuità del fatto, con riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore contestava la decisione della Corte di appello che aveva ritenuto l'atto di impugnazione generico e quindi inammissibile, nonostante l'appello avesse puntualizzato elementi a sostegno della destinazione ad uso personale (occasionalità della detenzione, modesto numero di dosi ricavabili, assenza di contatti con acquirenti, mancato rinvenimento di denaro, spiegazione dell'uso del bilancino). Si contestava specificamente la violazione dell'art. 581 c.p.p. per errata valutazione della specificità dei motivi di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'art. 581 c.p.p. richiede che l'appellante indichi specificamente i capi e i punti della decisione contestati e le ragioni di fatto e di diritto, ma che la Corte di appello ha erroneamente confuso la generica carenza di specificità con la manifesta infondatezza dei motivi. Nel caso concreto la difesa aveva invece fornito rilievi critici puntuali rispetto alla motivazione di primo grado (dichiarazioni dell'operante, assenza di tracce sul bilancino, giustificazione del bilancino, quantità e numero di dosi, assenza di denaro). Di conseguenza la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Imposta a pena di inammissibilità l'obbligo, nell'atto di gravame, di indicare specificamente i capi e i punti della decisione contestati, le richieste e i motivi; la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata solo quando manchi la specificità degli argomenti, non quando i motivi sono semplicemente ritenuti infondati dal giudice d'appello
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Consente la riqualificazione e la valutazione della particolare tenuità del fatto e della destinazione della sostanza a uso personale, elementi rilevanti ai fini dell'assoluzione per particolare tenuità
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Precisa che l'appellante deve confrontare le proprie richieste con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata e indicare le ragioni specifiche per cui non li condivide, al fine di porre il giudice dell'appello nella condizione di esaminare i rilievi
Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021 (Oddo)
Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021
Stabilisce che il giudice d'appello non può dichiarare l'inammissibilità per carenza di specificità quando i motivi affrontano la motivazione resa, e che non è competente a censurare motivi ritenuti soltanto infondati
Massime di principio
- Per evitare l'inammissibilità ex art. 581 c.p.p. l'atto di appello deve indicare specificamente i capi e i punti della decisione contestati e articolare rilievi fattuali e giuridici concreti che contrastino i passaggi motivazionali della sentenza impugnata
- Non è sufficiente una generica richiesta di riforma: l'appellante deve prendere posizione puntuale rispetto alle argomentazioni del primo giudice e spiegare perché non sono condivisibili
- La Corte d'appello non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mera valutazione di insuccesso dei motivi (manifesta infondatezza): la carenza rilevante è la mancanza di specificità argomentativa, non l'opponibilità delle conclusioni
- In casi di possesso di sostanze stupefacenti in modesta quantità, per sostenere la destinazione a uso personale è utile documentare e valorizzare elementi come: peso complessivo, numero di dosi ricavabili, assenza di denaro e contatti per la vendita, dichiarazioni delle forze dell'ordine sull'assenza di attività di spaccio, ubicazione degli oggetti (es. bilancino in cucina) e giustificazioni plausibili dell'uso
- Quando si ripropongono in appello le argomentazioni svolte in primo grado, occorre comunque confrontarle esplicitamente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata e spiegare punto per punto le ragioni del dissenso
- Se la Corte d'appello dichiara inammissibile l'appello per genericità nonostante esistano rilievi specifici, è possibile proporre ricorso per cassazione per vizio di valutazione della genericità
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