Cassazione Penale, Ordinanza n. 04464/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la conferma della responsabilità per ricettazione e del trattamento sanzionatorio già disposto nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per ricettazione. Con l'unico motivo, il difensore ha censurato la mancata riqualificazione del fatto come incauto acquisto, sostenendo che la condotta non integrasse il dolo richiesto per la ricettazione. La Suprema Corte ha ritenuto che la doglianza reiterasse questioni già correttamente esaminate e respinte in appello, osservando che le modalità dell'acquisto dell'autovettura - bene mobile registrato, priva di documenti di circolazione, acquistata da soggetto sconosciuto e per il prezzo vile di euro 200,00 - erano incompatibili con la mera disattenzione e dimostravano quantomeno l'accettazione consapevole del rischio che il bene provenisse da delitto.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La condotta di acquisto di un bene di provenienza illecita, quando le circostanze concrete rendono evidente la consapevole accettazione del rischio della provenienza delittuosa, integra la ricettazione e non il mero incauto acquisto.
art. 712 c.p.
Richiamato implicitamente come qualificazione alternativa prospettata dalla difesa; la Corte esclude la sua applicabilità perché i fatti denotano almeno dolo eventuale.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- Per distinguere la ricettazione dall'incauto acquisto, occorre valorizzare gli indici fattuali dell'operazione: prezzo abnormemente basso, assenza di documenti, provenienza da soggetto sconosciuto e modalità anomale dell'acquisto possono escludere la mera negligenza e rivelare la consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita.
- La rivalutazione in cassazione della qualificazione giuridica del fatto non è ammissibile quando il ricorso si limiti a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dai giudici di merito.
- L'acquisto di un bene mobile registrato in condizioni fortemente anomale può integrare almeno il dolo eventuale richiesto per la ricettazione, poiché l'agente accetta il rischio concreto che il bene sia sottratto alle ordinarie regole di commercializzazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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