Cassazione Penale, Sentenza n. 4912/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di assoluzione di Gianfranco Caliendo dal reato previsto dall'art. 388, comma 2, cod. pen., sostenendo che Caliendo, nelle locandine dei suoi spettacoli del 2017, pur avendo precisato di essere uscito dal gruppo nel 2012, abbia comunque usato il nome e l'immagine collegata al gruppo "Il Giardino dei Semplici" in violazione dei patti/inibitorie disposte dal Tribunale civile; chiede l'annullamento della sentenza ai fini civili ex art. 576 cod. proc. pen. e deduce altresì vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione dell'effetto inibitorio del provvedimento civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le valutazioni della Corte d'appello e del Tribunale civile: il richiamo alla pregressa appartenenza di Caliendo alle locandine (definendosi "voce storica del Giardino dei Semplici sino al 2012") non rientra nel divieto di utilizzare la denominazione del gruppo, non attribuisce a lui la denominazione "Il Giardino dei Semplici" né lo presenta come continuatore della tradizione del gruppo. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito, non manifestamente illogica, e ha escluso la configurabilità del reato di elusione del provvedimento civile nella formulazione dell'art. 388, comma 2, cod. pen. (testo vigente ratione temporis, corrispondente all'attuale comma 3). Per ciò il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen. (comma 2, testo vigente ratione temporis)
"non usare o far usare la denominazione Il Giardino dei Semplici"
La Corte ha interpretato la norma restrittivamente: punisce la condotta che contrasti con la formulazione letterale dell'obbligo o con l'interesse concretamente tutelato dal provvedimento civile (uso esclusivo della denominazione). Il mero richiamo alla pregressa appartenenza, indicandone la data di cessazione, non integra l'uso della denominazione né la presentazione come continuatore, e quindi non configura il reato nella formulazione precedente alla modifica del 2018 (corrispondente all'attuale comma 3).
art. 576 cod. proc. pen.
La ricorrente aveva chiesto l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili ai sensi di questa norma; la Corte ha respinto la richiesta ritenendo infondate le censure sul punto.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- I provvedimenti inibitori civili vanno rispettati letteralmente: per integrare una elusione penale è necessario che la condotta contrasti con la formulazione testuale dell'obbligo o con l'interesse concreto che esso tutela.
- La semplice indicazione della pregressa appartenenza a un gruppo musicale, se presentata con chiarezza temporale (es. "fino al 2012"), difficilmente costituisce uso della denominazione del gruppo o presentazione come continuatore della sua attività.
- Per configurare responsabilità penale per elusione di un provvedimento civile occorre dimostrare che l'azione sia idonea a eludere il divieto nel suo contenuto sostanziale; valutazioni di merito su fatti e pubblicità sono di competenza dei giudici di merito e la Cassazione interviene solo per vizi manifesti di logica o diritto.
- Chi temesse contestazioni simili dovrebbe evitare di richiamare la denominazione protetta o qualunque formulazione che possa essere intesa come sostanziale appropriazione o continuazione del gruppo; indicare chiaramente lo status di ex-membro con date riduce il rischio penale.
- I ricorsi in Cassazione che ripropongono valutazioni di fatto già motivate dai giudici di merito sono spesso dichiarati infondati se non è provata una manifesta illogicità o travisamento del dato normativo.
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