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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1319 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso concerneva l'opposizione all'iscrizione ipotecaria (art. 77 D.P.R. n. 602/1973) su quote di immobili conferiti in fondo patrimoniale, comunicata il 31 luglio 2010 per mancati pagamenti di debiti previdenziali e sanzioni amministrative. Il ricorrente deduceva: illegittimità dell'iscrizione perché i beni erano vincolati in fondo patrimoniale costituito anteriormente ai debiti; i debiti sarebbero stati contratti nell'esercizio della sua attività professionale e quindi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.); vizi di notifica delle cartelle esattoriali e mancata notifica dell'intimazione di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, considerando adeguata la motivazione della Corte d'appello che ha valutato l'assenza di prova della separazione di fatto e la persistenza di obblighi di mantenimento, con conseguente riconducibilità dei debiti ai bisogni familiari e anteriorità dei crediti rispetto alla costituzione del fondo. Ha inoltre respinto l'eccezione di applicabilità della normativa d'urgenza (D.L. n. 69/2013, conv. L. n. 98/2013) rilevando che la norma limita l'azione dell'agente della riscossione come creditore procedente sull'abitazione principale ma non esclude l'iscrizione ipotecaria quale atto preordinato all'esecuzione. I motivi relativi ai vizi di notifica sono stati dichiarati inammissibili in cassazione perché attengono alla sentenza di primo grado non censurata in questa sede o erano ricorsi che avrebbero dovuto essere proposti direttamente in cassazione ex art. 618 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e all'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi notificati dopo il 30/01/2013.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione

    L'iscrizione ipotecaria è un atto preordinato all'esecuzione avente funzione di garanzia e cautela; può essere disposta anche se l'immobile è in prospettiva impignorabile o indisponibile in sede esecutiva, e non è esclusa dall'eventuale tutela dell'abitazione principale prevista da successiva normativa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76

    riscossione imposte sul reddito

    La modifica introdotta dal D.L. n. 69/2013 limita l'agente della riscossione nell'agire come creditore procedente sull'unico immobile adibito ad abitazione principale, ma non impedisce l'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77.

  • D.L. n. 69 del 2013, art. 52, conv. L. n. 98 del 2013

    disciplinava limiti al pignoramento dell'abitazione principale

    La norma impedisce all'agente della riscossione di procedere come creditore procedente sul solo immobile adibito ad abitazione principale (salvo casi), ma non sopprime la funzione di garanzia dell'ipoteca che può essere iscritta.

  • Codice civile, art. 170

    regime del fondo patrimoniale

    I beni conferiti in fondo patrimoniale sono destinati ai bisogni della famiglia e, se i debiti risultano destinati a soddisfare tali bisogni, i beni sono suscettibili di escussione; il debitore deve provare la diversa destinazione dei proventi.

  • Codice di procedura civile, art. 617 e art. 618

    opposizione agli atti esecutivi e impugnazione per cassazione

    I vizi relativi alla notifica degli atti esecutivi sono rilevanti in un giudizio qualificato come opposizione agli atti esecutivi; la sentenza che definisce tale opposizione è immediatamente impugnabile in cassazione ex art. 618 c.p.c., rendendo inammissibili le stesse questioni se proposte nel rito di merito non adeguato.

  • Codice di procedura civile, art. 132 e art. 156

    obbligo di motivazione e disciplina delle sentenze

    La motivazione del giudice deve consentire il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento; la nullità per motivazione apparente è deducibile in cassazione solo se il vizio è totale o tale da rendere incomprensibile il percorso logico.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    notificazioni a mezzo posta

    Le contestazioni sulla regolarità della notifica devono essere valutate nella sede e con il rito appropriato; in questa causa tali questioni sono state ritenute inammissibili per vizio di rito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    onere della motivazione in giudizio tributario

    Riferimento al dovere di motivazione anche nei giudizi tributari; citato a sostegno del principio che la motivazione non può essere meramente apparente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorsi notificati dopo il 30/01/2013, quando l'impugnazione è integralmente rigettata.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie

    La motivazione deve raggiungere un minimo costituzionale tale da permettere il controllo della logicità della decisione; la cassazione verifica che tale soglia sia rispettata.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973 ha natura di atto preordinato all'esecuzione e può essere disposta anche quando l'immobile risulti, in prospettiva, impignorabile: l'ipoteca mantiene funzione di garanzia e prelazione.
  • I beni conferiti in fondo patrimoniale sono escussibili se i debiti sono stati contratti per bisogni della famiglia; il debitore che invoca l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari deve fornire prove concrete della diversa destinazione.
  • La disciplina introdotta dal D.L. n. 69/2013 (conv. L. 98/2013) limita l'azione dell'agente della riscossione come creditore procedente sull'abitazione principale ma non impedisce l'iscrizione dell'ipoteca a scopo cautelare e di garanzia.
  • I vizi di notifica relativi ad atti esecutivi, se rilevanti in opposizione agli atti esecutivi, sono immediatamente impugnabili in cassazione ex art. 618 c.p.c.; tentare di sollevare tali questioni in sede di gravame ordinario può comportare l'inammissibilità.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per 'motivazione apparente' è necessario dimostrare che la sentenza è del tutto priva o incomprensibile nella motivazione, non si tratta di un mero difetto di approfondimento; la Corte di cassazione esercita un controllo limitato sulla valutazione di fatto.
  • Chi contesta la regolarità delle notifiche deve curare la proposizione dell'impugnazione nel rito e nel termine corretti, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per errore di procedimento.

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