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Sentenza

Sentenza n. 2353/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al verbale n. 441584/2-11 di prot. del 27/11/2025, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato giudicato "NON IDONEO" agli accertamenti psico-fisici per la partecipazione al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, con la seguente motivazione: "presenta un tatuaggio (art. 11, comma 6, lett. c) del bando di concorso) in regione BRACCIO SINISTRO ... visibile con l'uniforme"; - in parte qua, del verbale n. 441584/2-11 di prot. del 27/11/2025, nella parte in cui richiama e applica erroneamente l'art. 11 del bando di concorso, ponendo a fondamento del giudizio di inidoneità un presupposto di fatto - la visibilità del tatuaggio - palesemente insussistente; - delle Norme Tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n.167/2-5-2024 di prot. datata 8/6/2025, richiamate nel provvedimento di esclusione, per quanto di interesse; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusa la futura ed eventuale graduatoria finale di merito del concorso nella parte in cui non includerà il nominativo del ricorrente tra gli idonei vincitori.

Giustizia amministrativa202514754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per Allievi Carabinieri, fondato sulla presenza di un tatuaggio ritenuto visibile con l'uniforme

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, nonché gli atti presupposti, contestando la rilevata visibilità di un tatuaggio sul braccio sinistro ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera c), del bando. Con un unico motivo composito ha sostenuto che il tatuaggio fosse collocato nella zona dell'avambraccio completamente coperta dalle uniformi in uso, comprese quelle a maniche corte previste dal bando e dalle norme tecniche, sicché sarebbe mancato il presupposto di fatto della non idoneità.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che i requisiti fisiopsichici dovessero essere accertati con riferimento al momento della visita della Commissione e che non potesse rilevare l'eventuale rimozione successiva del tatuaggio, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Dall'analisi della documentazione fotografica acquisita dall'Amministrazione è emerso che, al momento della visita, il tatuaggio era chiaramente visibile: risultava collocato al di sotto della fine della t-shirt e appena sopra il gomito. La t-shirt dell'uniforme ginnica, prevista dalle norme tecniche applicabili, deve essere considerata a tutti gli effetti uniforme in uso; pertanto, la visibilità del tatuaggio integrava il presupposto della non idoneità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, lettera c), del bando di concorso

    presenta un tatuaggio (art. 11, comma 6, lett. c) del bando di concorso) in regione BRACCIO SINISTRO ... visibile con l'uniforme

    La disposizione del bando è stata applicata al tatuaggio ritenuto visibile con l'uniforme in uso.

  • Norme Tecniche approvate con determinazione n. 167/2-5-2024 dell'8 giugno 2025

    Le norme tecniche includono la t-shirt dell'uniforme ginnica tra le uniformi in uso rilevanti per valutare la visibilità del tatuaggio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.

  • Consiglio di Stato, sentenza n. 6640/2019

    non può essere presa in considerazione la rimozione del tatuaggio avvenuta in un momento successivo

    I requisiti fisiopsichici concorsuali devono sussistere ed essere accertati al momento della visita della Commissione; una modifica successiva della situazione personale non rileva.

Massime di principio

  • Nei concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, i requisiti fisiopsichici devono essere verificati con riferimento alla situazione esistente al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione; le modifiche intervenute successivamente, inclusa la rimozione di un tatuaggio, non possono incidere sulla legittimità del giudizio originario.
  • Ai fini della verifica della visibilità di un tatuaggio prevista dalla lex specialis concorsuale, deve essere considerata ogni uniforme qualificata come "uniforme in uso" dalle norme tecniche applicabili, compresa l'uniforme ginnica con t-shirt.
  • La documentazione fotografica realizzata dall'Amministrazione durante gli accertamenti può dimostrare la collocazione e la visibilità del tatuaggio al momento della visita; se da essa risulta che il tatuaggio è al di sotto della fine della t-shirt e sopra il gomito, il giudizio di non idoneità fondato sulla visibilità con l'uniforme è legittimo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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