Sentenza del 26/10/2020 n. 746 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto la riduzione dell'aliquota delle accise sul gasolio per autotrazione per i trimestri 2016 e primo trimestre 2017, contestando il diniego dell'Agenzia delle Dogane fondato sull'esclusione, ai sensi dell'art. 24-ter del d.lgs. 504/1995, delle imprese di noleggio autobus con conducente dal beneficio dell'aliquota ridotta. La contribuente sosteneva la diretta applicabilità della Direttiva 2003/96/CE e l'inapplicabilità dell'art. 24-ter nella parte in cui esclude il trasporto occasionale di passeggeri dal regime agevolato.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, riformando la decisione di primo grado che aveva favorevolmente deciso per la contribuente. Il motivo principale è la sentenza della Corte di Giustizia (Autoservizi Giordano, C-513/18, sent. 30.01.2020, n.59/2020) che ha ritenuto conforme al diritto UE l'art. 24-ter del d.lgs. 504/1995, affermando che l'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE non osta a una normativa nazionale che applica l'aliquota ridotta al gasolio usato per il trasporto regolare di passeggeri ma non al trasporto occasionale. La Corte ha inoltre precisato che la direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità nella definizione e applicazione dei regimi di aliquote differenziate e che non sussiste violazione del principio di parità di trattamento laddove le due tipologie di servizio soddisfano esigenze diverse. È stato inoltre ritenuto non vincolante il richiamo ai chiarimenti o pareri non formalmente vincolanti (art. 288 TFUE). Le spese di entrambe le fasi sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE
art. 7, par. 3, lett. b) e considerandi (3, 6, 7, 9, 11, 12)
La Corte UE ha interpretato la direttiva nel senso che non impone l'applicazione dell'aliquota ridotta a tutte le forme di trasporto di passeggeri senza distinzione; l'uso delle espressioni "trasporto regolare od occasionale" permette agli Stati membri di applicare l'agevolazione alternativamente e di differenziare i regimi in base alle esigenze nazionali.
La norma nazionale che riserva l'aliquota ridotta al gasolio commerciale utilizzato per il trasporto regolare di passeggeri e non per il trasporto occasionale è conforme al diritto dell'Unione, atteso il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri dalla direttiva.
TFUE
I pareri e chiarimenti delle istituzioni/enti comunitari non vincolano gli Stati membri né i giudici nazionali; pertanto non possono essere opposti come norme vincolanti in sede interpretativa.
Sentenza Corte di Giustizia UE
Causa C-513/18, Autoservizi Giordano, sent. 30.01.2020 (n.59/2020)
La Corte ha confermato che l'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE non ostacola una normativa nazionale che esclude dal trattamento agevolato il gasolio utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri, e ha sottolineato il principio della discrezionalità degli Stati membri e l'assenza di contrarietà al principio di parità di trattamento, purché il giudice nazionale verifichi tale rispetto.
Massime di principio
- Quando uno Stato membro ha esercitato l'opzione di prevedere aliquote differenziate per il carburante, può delimitare la platea dei beneficiari (es. trasporto regolare vs occasionale) purché la distinzione sia obiettiva e non violi il principio di parità di trattamento.
- La Direttiva 2003/96/CE fissa livelli minimi e lascia margini agli Stati membri: non sempre la previsione europea determina un'applicazione uniforme in tutti i casi, specie per regimi opzionali o differenziati.
- Per invocare la diretta applicabilità di una direttiva occorre verificare se la disposizione è chiara, precisa e incondizionata; in materia di aliquote d'imposta la Corte UE ha riconosciuto ampi margini agli Stati membri.
- Pareri, chiarimenti o risposte scritte di organi/parti private o di istituzioni comunitarie sono, di regola, non vincolanti e non sostituiscono le norme o l'interpretazione giurisprudenziale della Corte UE (art. 288 TFUE).
- In casi analoghi, il giudice nazionale deve verificare il rispetto del principio di parità di trattamento: la distinzione normativa tra categorie deve essere giustificabile sulla base di differenze di esigenze o finalità (es. politiche di accessibilità territoriale o ambientali).
- Per la valutazione di ricorsi su accise e aliquote agevolate è utile richiamare la giurisprudenza della Corte UE più recente: essa può ribaltare o chiarire l'interpretazione delle disposizioni europee e incidere sull'esito del contenzioso nazionale.
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