Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento, in estensione ex art. 147 l.fall., di una asserita supersocietà di fatto tra una società a responsabilità limitata, un'altra società poi trasformata, e alcuni componenti della famiglia coinvolti nella gestione di un'attività commerciale storica. Il tribunale aveva ritenuto che le società e i familiari avessero esercitato in comune l'impresa, con commistione di patrimoni, condivisione di utili e utilizzo comune di locali, insegne, mezzi finanziari e garanzie personali. La socia fallita in estensione ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione degli artt. 10 e 147 l.fall., sostenendo che la domanda fosse tardiva perché il fallimento della società originaria avrebbe fatto decorrere il termine annuale e avrebbe estinto o comunque reso impossibile la prosecuzione della società di fatto; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 147, comma 5, l.fall., contestando l'esistenza stessa della supersocietà di fatto e la sufficienza degli indizi valorizzati dai giudici di merito; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2082 c.c., 2247 c.c., 2697 c.c. e 5 l.fall., insistendo sulla riconducibilità delle condotte a un mero passaggio generazionale/assetto familiare, sulla reale esecuzione di cessione di ramo d'azienda, sulla regolarità dei rapporti locativi e sulla mancanza di un autonomo accertamento dell'insolvenza della supersocietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardività, affermando che il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. non opera per la società di fatto non iscritta nel registro delle imprese e che la dichiarazione di fallimento della società socia non comporta di per sé estinzione della società di fatto. Ha dichiarato inammissibili gli altri due motivi perché diretti, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione e violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove; ha inoltre rilevato, per il terzo motivo, la preclusione alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 l.fall.
termine di un anno dalla cessazione dell’attività
il termine annuale decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non si applica alla società di fatto non iscritta; la tutela temporale è riservata ai soggetti che abbiano assolto l’onere formale dell’iscrizione
art. 147 l.fall.
comma 1, comma 2, comma 5
consente il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili; il termine annuale per il fallimento del socio decorre dai fatti iscritti che fanno venir meno la qualità di socio, non da atti diversi; la società di fatto può essere dichiarata fallita in estensione se ne ricorrono i presupposti
art. 2288 c.c.
il fallimento del socio determina l’esclusione di diritto del socio dalla società, non l’estinzione della società medesima
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione non è apparente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
art. 118 disp. att. c.p.c.
la motivazione della sentenza deve essere idonea a rendere percepibile la ratio decidendi
art. 360, n. 5, c.p.c.
non è proponibile nei casi di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
art. 348-ter c.p.c.
la disciplina della doppia conforme preclude il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi
art. 2082 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell'attività come impresa comune; la Corte non ne afferma un principio autonomo
art. 2247 c.c.
richiamato per contestare l'esistenza del vincolo societario; la Corte ribadisce che la società di fatto va desunta dai fatti di gestione comune e non da forme esteriori
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte non modifica il criterio generale, ma osserva che le doglianze miravano a rivalutare le prove di merito
art. 5 l.fall.
richiamato in tema di insolvenza; la Corte conferma che l'insolvenza della supersocietà è stata accertata in base ai debiti imputabili all'impresa riferibile al gruppo
Massime di principio
- Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 l.fall. presuppone, per il suo decorso, un soggetto iscritto nel registro delle imprese; esso non opera nei confronti di una società di fatto non iscritta.
- Il fallimento di una società socia di una società di fatto non determina automaticamente l’estinzione della società di fatto, ma solo la perdita della qualità di socio del soggetto fallito.
- La sussistenza di una società di fatto o di una supersocietà di fatto può essere desunta dal complesso degli indizi di gestione comune, comunanza di interessi, fondo comune, confusione patrimoniale e condivisione dei risultati, secondo apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- Le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirano a ottenere una diversa ricostruzione del quadro probatorio sono inammissibili in cassazione perché sollecitano una nuova valutazione del merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L’insolvenza della supersocietà di fatto va valutata in relazione ai debiti giuridicamente imputabili all’impresa comune, non potendo essere esclusa solo perché alcuni debiti risultano formalmente intestati a singole componenti della compagine.
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