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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22060/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore Avv. Cassio, deduceva violazione e falsa applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato presupposto (art. 171-ter L.633/1941), censurando in particolare il difetto di prova dell'effettiva riproduzione dei contenuti esposti sulle copertine dei supporti sequestrati. In memoria di replica la difesa ha inoltre chiesto si dichiarasse l'estinzione per prescrizione del reato previsto dall'art. 648 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e in parte generico e, pertanto, inammissibile. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" per cui la motivazione di appello si salda con quella di primo grado: i giudici di merito avevano accertato che i supporti posti in vendita contenevano opere fedelmente riprodotte e coperte da marchio SIAE; la detenzione a fini di commercializzazione di supporti duplicati integra la fattispecie di cui all'art. 171-ter L.633/1941 e la precedente attività di ricezione determina la punibilità ex art. 648 c.p. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata in replica, è stata ritenuta inammissibile per non essere stata inserita nei motivi originari e per essere generica, non considerando i periodi di sospensione della prescrizione per l'emergenza COVID. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633

    La detenzione e messa in vendita di supporti che contengono opere riprodotte senza autorizzazione (e coperte da marchio SIAE) integra la violazione della normativa sul diritto d'autore; la condotta a fini commerciali costituisce il reato previsto dalla norma.

  • art. 648 cod. pen.

    L'attività di ricezione di beni di illecita provenienza (qui: supporti contraffatti) rende punibile il soggetto anche ai sensi dell'art. 648; sussiste concorso tra ricettazione e la violazione del diritto d'autore se il materiale è detenuto per la vendita.

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso quando esso è manifestamente infondato o generico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, autorizzando la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Consente la compressione/sintesi del motivo di ricorso; il motivo è stato riassunto ex art. 173 disp. att. c.p.p. nella esposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado, la motivazione delle due sentenze si salda: in Cassazione si valuta l'unico complessivo corpo argomentativo e diventa più difficile contestare la valutazione di merito.
  • Per i reati connessi alla contraffazione e alla violazione del diritto d'autore (art. 171-ter L.633/1941) è sufficiente la prova che i supporti contengano opere riprodotte fedelmente e siano coperti da marchio SIAE; la detenzione a fini di commercializzazione integra la fattispecie e può concorrere con la ricettazione (art. 648 c.p.).
  • Eccezioni nuove o non rafforzate nei motivi originari (es. contestazione della prescrizione sollevata solo in memoria di replica) possono essere dichiarate inammissibili: le questioni devono essere sollevate nei motivi di ricorso principali e con specificità.
  • Gli argomenti generici o privi di concreta indicazione probatoria sono destinati a non superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione; occorre puntare su errori di diritto o vizi gravi di motivazione documentati.
  • Nel valutare la maturazione della prescrizione bisogna considerare periodi di sospensione (ad es. per l'emergenza COVID) e calcolare i termini in modo dettagliato e documentato, altrimenti la eccezione può essere rigettata per genericità.

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