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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 2909 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, relativa a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2000 e 2001, conseguente al mancato perfezionamento del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. In Cassazione ha lamentato, da un lato, l'omessa comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato e, dall'altro, l'insufficiente motivazione della cartella in ordine all'an e al calcolo della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo tempestivo ma infondato. Ha stabilito che la preventiva comunicazione di irregolarità non è necessaria quando il controllo automatizzato riguarda somme dovute per il mancato perfezionamento di un condono e non emergono errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la cartella, poiché, in presenza di errori materiali o di calcolo immediatamente rilevabili, l'Amministrazione non deve fornire una motivazione particolareggiata; tale obbligo sussiste invece quando la pretesa deriva da valutazioni giuridiche o dall'elaborazione di documentazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali: 10.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate e 9.000 euro in favore di Equitalia Sud, oltre agli accessori indicati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni e liquidazione delle imposte dovute.

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato non richiede necessariamente una preventiva comunicazione di irregolarità, salvo che il controllo evidenzi errori o incertezze rilevanti nella dichiarazione. Quando la pretesa riguarda somme dovute per un condono non perfezionato, la cartella può essere emessa direttamente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.

    Per l'IVA vale un principio analogo a quello previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973: la comunicazione preventiva non è sempre necessaria e rileva soprattutto in presenza di errori o incertezze dichiarative.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Definizione agevolata mediante condono.

    Il mancato versamento integrale o il mancato perfezionamento della procedura di condono fa venir meno gli effetti agevolativi e consente all'Amministrazione di recuperare le somme dovute mediante cartella.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, la comunicazione di irregolarità non è un adempimento sempre obbligatorio: è necessaria soprattutto quando emergono errori, incertezze o elementi che richiedono un confronto con il contribuente.
  • Se la cartella si limita a liquidare somme risultanti dalla dichiarazione o dovute per il mancato perfezionamento di un condono, senza svolgere valutazioni interpretative o istruttorie complesse, può essere sufficiente una motivazione sintetica.
  • Una motivazione più articolata è invece necessaria quando l'Amministrazione contesta la dichiarazione sulla base di interpretazioni giuridiche, valutazioni discrezionali o documentazione non immediatamente verificabile.
  • Il mancato perfezionamento di una definizione agevolata, in particolare per omesso o insufficiente versamento, può legittimare il recupero del tributo tramite procedura automatizzata.
  • La contestazione di errori nei conteggi o la pendenza di un giudizio sul diniego del condono non rende automaticamente illegittima la cartella, se tali circostanze non dimostrano un'incertezza rilevante nella dichiarazione o nella liquidazione.

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