Sentenza del 19/04/2018 n. 9675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativi agli anni 2002-2004, emessi perché l'Amministrazione finanziaria riteneva che la Multimedia + s.r.l. fosse una società di comodo o "cartiera", interposta fittiziamente tra i reali cedenti e la società contribuente, con emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti finalizzate a consentire l'indebita detrazione dell'IVA. La CTR aveva ritenuto sufficienti la consegna della merce, il pagamento del prezzo e la regolare contabilizzazione delle fatture, escludendo la prova della consapevolezza o della colpevole ignoranza della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate relativamente ai motivi concernenti il giudicato interno, la natura di società cartiera della Multimedia + s.r.l. e la deducibilità dei costi. Ha stabilito che l'Amministrazione aveva contestato anche l'effettiva esistenza dei costi e che, pertanto, non si era formato alcun giudicato interno su tale circostanza. Inoltre, gli elementi probatori — assenza di organizzazione commerciale e di versamenti IVA, contabilità irregolare, attività svolta anche durante la detenzione del legale rappresentante, consegna diretta della merce da parte di terzi e rapporti tra le società coinvolte — erano idonei a dimostrare la natura fittizia della cedente e a porre in dubbio la buona fede della cessionaria. La mera regolarità formale delle fatture, la consegna della merce e il pagamento del corrispettivo non erano sufficienti a provare l'ignoranza incolpevole della frode. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Gli ulteriori motivi relativi al regime del margine e al condono tombale sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
La Corte ha esaminato il tema dell'efficacia del giudicato, ma ha ritenuto decisivo che non si fosse formato un giudicato interno sull'effettiva esistenza dei costi, poiché l'Amministrazione aveva contestato tale circostanza nell'appello incidentale.
Art. 112 c.p.c.
La violazione denunciata riguardava l'annullamento integrale degli accertamenti da parte della CTR, anche in relazione a riprese che, secondo l'Agenzia, non erano state oggetto di appello. Il motivo è stato assorbito a seguito della cassazione integrale della sentenza.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La questione riguardava l'incompatibilità del condono tombale con il diritto dell'Unione europea in presenza di operazioni fraudolente IVA. Il motivo è stato dichiarato assorbito, rilevando la Corte che l'inapplicabilità del condono al caso concreto era già stata affermata e risultava pacifica.
Principi in materia di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti
L'Amministrazione deve provare, sulla base di elementi oggettivi, che il contribuente "sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza" che il cedente aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode.
Quando l'Amministrazione dimostra che il cedente formale è una società cartiera priva di adeguata struttura personale e strumentale, tale circostanza può costituire un elemento sufficientemente indicativo della consapevolezza o della colpevole ignoranza del cessionario. A quel punto spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria buona fede.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA con operazioni soggettivamente inesistenti, la fattura formalmente regolare non dimostra da sola il diritto alla detrazione.
- La consegna effettiva della merce e il pagamento del prezzo provano eventualmente l'esistenza materiale dell'acquisto, ma non dimostrano che il soggetto indicato in fattura fosse il reale cedente né che il contribuente fosse estraneo alla frode.
- L'assenza di personale, mezzi, organizzazione commerciale, versamenti IVA e una contabilità gravemente irregolare sono indici rilevanti della natura di società cartiera.
- Quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi idonei a evidenziare la frode e la possibile conoscenza del cessionario, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la normale diligenza e di non poter ragionevolmente conoscere l'interposizione fittizia.
- Il giudicato interno si forma solo se una specifica statuizione non viene validamente impugnata; una contestazione dell'Amministrazione relativa sia alla questione giuridica sia alla circostanza fattuale impedisce di considerare definitivamente accertato il fatto.
- In presenza di una frode IVA, la buona fede del cessionario deve essere valutata concretamente sulla base dell'insieme degli indizi e dei rapporti tra le società coinvolte, non soltanto sulla documentazione contabile.
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