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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24072/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di conciliazione sindacale del 20 febbraio 2013, con cui una società si impegnava ad assumere un ex dipendente, già guardia particolare giurata, entro 365 giorni, subordinando però l'effettiva assunzione al rilascio delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S., da richiedersi congiuntamente entro 270 giorni. I giudici di merito hanno rigettato la domanda risarcitoria per omessa assunzione, ritenendo che il lavoratore non avesse provato di aver cooperato alla richiesta delle autorizzazioni né di aver diffidato utilmente la società. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 138, co. 3, T.U.L.P.S., sostenendo che la richiesta del decreto prefettizio spettasse solo al datore di lavoro dopo la stipula del contratto; 2) vizio motivazionale e violazione dei canoni ermeneutici, assumendo che l'assunzione effettiva presupponesse prima la stipula del contratto di lavoro da parte del datore; 3) vizio motivazionale per non avere considerato che il lavoratore avrebbe potuto essere assunto in ruoli amministrativi non soggetti ad autorizzazione; 4) violazione dell'art. 1359 c.c., per mancato avveramento colpevole della condizione sospensiva imputabile alla società, che avrebbe ostacolato la stipula del contratto e quindi l'avveramento della condizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, osservando che l'interpretazione del verbale di conciliazione compiuta dai giudici di merito era corretta: l'accordo prevedeva un onere di cooperazione a carico del lavoratore, consistente nella predisposizione della documentazione di sua pertinenza e nella collaborazione alla richiesta congiunta delle autorizzazioni; tale onere si atteggiava come condizione ex art. 1358 c.c., applicabile anche alle condizioni miste, e il suo inadempimento impediva l'avvio della procedura amministrativa. È stata esclusa anche l'applicazione dell'art. 1359 c.c., poiché la fictio di avveramento richiede una condotta dolosa o colposa della parte che abbia interesse contrario all'avveramento, mentre nella specie la società non poteva presentare da sola l'istanza, essendo necessaria la cooperazione del lavoratore. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata era una doppia conforme e il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; in ogni caso, le censure si risolvevano in una mera contrapposizione interpretativa e la doglianza sull'assunzione in ruoli amministrativi era priva di riscontro testuale nell'accordo. La società resistente ha quindi ottenuto la conferma integrale della decisione di merito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 138, terzo comma, T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    La Corte non ha ritenuto che il lavoratore dovesse ottenere autonomamente il decreto prefettizio, ma ha desunto dall'accordo un onere di cooperazione del lavoratore nella predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta congiunta delle autorizzazioni.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato in relazione alla condizione sospensiva apposta all'assunzione; la Corte ha valorizzato la subordinazione dell'efficacia dell'assunzione al rilascio delle autorizzazioni.

  • art. 1358 c.c.

    La condotta cooperativa richiesta al lavoratore è stata qualificata come obbligo di comportarsi secondo buona fede per conservare la possibilità di avveramento della condizione, applicabile anche alle condizioni miste.

  • art. 1359 c.c.

    La fictio iuris di avveramento della condizione presuppone una condotta dolosa o colposa della parte contraria all'avveramento; non opera per mera inattività, salvo violazione di un obbligo di agire imposto da contratto o legge.

  • artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    I canoni ermeneutici sono richiamati per affermare che l'interpretazione del verbale di conciliazione data dal giudice di merito, letterale e sistematica, non li ha violati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro dedotto per le censure di vizio motivazionale.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio motivazionale deve indicare specificamente e distintamente le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrare che siano diverse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un accordo subordina l'efficacia di un'obbligazione a un'autorizzazione amministrativa da richiedersi congiuntamente, il giudice di merito può desumere un obbligo di cooperazione anche a carico della parte che invoca l'adempimento.
  • L'interpretazione del contratto è apprezzamento di fatto del giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione nei limiti consentiti; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • La condizione sospensiva comporta, per le parti, un dovere di comportarsi secondo buona fede per conservare la possibilità del suo avveramento; l'inadempimento dell'obbligo di cooperazione può impedire l'attivazione della procedura necessaria al verificarsi della condizione.
  • La fictio iuris di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. richiede una condotta dolosa o colposa della parte che abbia interesse contrario all'avveramento; la mera inerzia non basta se non vi sia violazione di uno specifico obbligo di attivarsi.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • La censura relativa a una possibile diversa collocazione lavorativa è infondata se non trova riscontro nel testo dell'accordo e si risolve in una mera ipotesi difensiva.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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