Cassazione Civile, Ordinanza n. 04397/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un contributo pubblico erogato da una regione a un imprenditore agricolo, poi condannato in sede penale per un reato commesso in danno dell'ente erogatore. La regione ha quindi ottenuto in sede civile una condanna al risarcimento del danno pari all'importo del contributo, oltre accessori e spese, e ha proceduto alla riscossione coattiva tramite agente della riscossione. Il debitore ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, sostenendo che un successivo giudicato contabile aveva escluso la responsabilità erariale in relazione ai fatti connessi al contributo e che tale accertamento dovesse riflettersi anche nella vicenda civile; ha inoltre dedotto vizi della motivazione della sentenza d'appello e omesso esame di fatti decisivi, anche invocando il rapporto tra responsabilità penale e civile. La Regione ha resistito chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il giudicato contabile di esclusione della responsabilità erariale potesse produrre efficacia riflessa nel diverso giudizio civile promosso dalla regione, osservando che l'azione di responsabilità erariale e l'azione civilistica per il risarcimento del danno sono autonome e, nella specie, riguardavano anche soggetti e pregiudizi diversi. Ha poi ritenuto infondata la censura sulla pretesa contraddittorietà della motivazione, poiché la decisione impugnata aveva correttamente valorizzato la non posteriorità dei fatti allegati rispetto al titolo azionato e aveva quindi escluso la ritualità dell'opposizione all'esecuzione. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili, sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme, sia perché formulati in termini di omissione di questioni e valutazioni, e non di specifici fatti storici decisivi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere che il giudicato contabile potesse estendersi alla pretesa civilistica della regione in assenza di identità del rapporto e dei soggetti rilevanti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per le censure di violazione di legge e di motivazione dedotte nei primi due motivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato per i motivi di omesso esame di fatto decisivo, poi dichiarati inammissibili
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla parte per denunciare asserita contraddittorietà della motivazione, ma la Corte non ha ravvisato il vizio
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
ha precluso, in presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 185 c.p.
richiamato dal ricorrente in relazione al nesso tra responsabilità penale e civile
art. 651 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa automatica rilevanza della condanna penale sul piano civile
art. 2697 c.c.
richiamato per definire il concetto di fatto principale o secondario rilevante ai fini del vizio ex art. 360, n. 5
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
posto a base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1 del d.l. n. 193 del 2016
richiamato nel precedente della Sezioni Unite sul subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e sugli effetti sulla notifica
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
richiamato per affermare l'inammissibilità del deposito non telematico della documentazione prodotta dal ricorrente
art. 35, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
indicato come norma che estendeva l'applicabilità delle regole del deposito telematico ai procedimenti pendenti in Cassazione
art. 23 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato in relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ma senza effetti nel caso concreto per l'inammissibilità del deposito
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
base normativa della statuizione finale sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il giudicato formatosi nel giudizio contabile sulla responsabilità erariale non si estende automaticamente al distinto giudizio civile promosso dall'amministrazione per il risarcimento del danno, poiché le due azioni hanno presupposti, finalità e contenuti diversi.
- L'eventuale identità dei fatti materiali non basta, da sola, a fondare un'efficacia riflessa del giudicato contabile nel processo civile quando il bene giuridico tutelato, la causa petendi e i soggetti coinvolti non coincidono.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su titolo giudiziale, non possono essere fatti valere in modo utile fatti che non siano successivi alla formazione del titolo, ove il giudice accerti che l'opponente deduce solo circostanze anteriori o comunque non idonee a incidere sul titolo stesso.
- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, e non può essere surrogato dalla riproposizione di questioni di diritto o di mere argomentazioni difensive.
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può lamentare l'omesso esame di fatti decisivi se non viene specificato in modo puntuale che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
- La sola adesione a una definizione agevolata dei carichi non estingue il giudizio se non è provato, con modalità rituali, il perfezionamento della procedura nei termini previsti dalla legge.
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