Cassazione Penale, Ordinanza n. 14194/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto l'impugnazione non proponibile nella forma del ricorso per cassazione per saltum contro il provvedimento impugnato. Ha convertito il ricorso in appello cautelare e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, sezione per il riesame, quale giudice competente a decidere.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Catania aveva rigettato la sua istanza di revoca di una misura cautelare. La questione non riguardava il merito della misura, ma il corretto mezzo di impugnazione: la Corte di cassazione rileva che contro tale provvedimento non è ammesso ricorso per saltum, bensì appello cautelare al tribunale competente. Il ricorso è quindi riqualificato come appello cautelare e gli atti sono trasmessi al Tribunale di Catania, sezione per il riesame.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
indica l'appello cautelare come rimedio esperibile avverso il provvedimento in questione.
art. 311 c.p.p.
esclude la proponibilità del ricorso per cassazione per saltum nel caso considerato, imponendo il diverso mezzo di impugnazione cautelare.
art. 568 c.p.p.
consente la riqualificazione dell'impugnazione erroneamente proposta nel mezzo corretto e la trasmissione degli atti al giudice competente.
Massime di principio
- Avverso il rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare va utilizzato il mezzo di impugnazione previsto dalla disciplina cautelare, e non il ricorso per cassazione per saltum, quando quest'ultimo non sia consentito dalla legge.
- Se un'impugnazione è stata proposta con un mezzo erroneo ma dall'atto emerge con chiarezza il rimedio corretto, il giudice deve riqualificarla nel mezzo di impugnazione appropriato e trasmettere gli atti al giudice competente.
- La riqualificazione dell'impugnazione opera in funzione conservativa dell'atto, purché sia individuabile senza incertezze il corretto rimedio processuale.
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