Ordinanza n. 8851/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l’esecuzione del giudicato formatosi Della sentenza emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - n. 8344/2024 pubbl. il 15/07/2024 - GdL Dott.ssa Vincenzi - RG n. 9557/2023 - ritualmente notificata in data 14.01.2025 ED ORA DIVENUTA DEFINITIVA con il quale il Tribunale di Roma Sez. Lavoro testé statuiva: “1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutto il periodo di servizio non di ruolo prestato quale docente precario dall’a.s. 2000/2001 alla data del 1.9.2017 di assunzione in ruolo; 2) condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente di € 34.789,03 a titolo di differenza tra il trattamento economico percepito e quanto spettante tenuto conto dell’intero periodo di servizio prestato quale docente precario, oltre interessi legali dal giorno della maturazione al saldo; 3) ordina al Ministero convenuto di provvedere ad inquadrare il ricorrente: nella fascia stipendiale 03-08 già con decorrenza dall’a.s. 2007/2008; nella fascia stipendiale 09-14 con decorrenza dall’a.s. 2013/2014; nella fascia stipendiale 15-20 con decorrenza dall’a.s. 2019/2020; 4) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.242,00 di cui € 3.689,00 per compensi ed € 553,00 per spese, oltre iva e cpa da distrarsi”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8344/2024, divenuta definitiva e ritualmente notificata all'amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio non di ruolo prestato dall'anno scolastico 2000/2001 fino all'immissione in ruolo del 1° settembre 2017; aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 34.789,03, oltre interessi legali, quale differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante; aveva inoltre ordinato l'inquadramento nelle fasce stipendiali 03-08, 09-14 e 15-20 con le decorrenze indicate, nonché disposto la rifusione delle spese di lite. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriormente le censure dedotte né descrive gli atti eventualmente adottati dall'amministrazione in esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ritenendo opportuno acquisire elementi sui fatti di causa e, in particolare, sulle censure dedotte, ha disposto un incombente istruttorio: il Ministero resistente deve depositare una relazione sui fatti entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 settembre 2026 per il prosieguo. Non sono stati adottati, allo stato, provvedimenti di accoglimento o rigetto della domanda, né sono state regolate le spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la ricostruzione dei fatti e delle condotte amministrative rilevanti non risulta sufficientemente definita, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione sui fatti di causa prima di decidere la domanda.
- L'ordinanza istruttoria che dispone l'acquisizione di una relazione amministrativa e rinvia la causa per il prosieguo non definisce la domanda di ottemperanza e non consente di individuare, allo stato, una parte vittoriosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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