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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25882/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I controricorrenti, avvocati che avevano difeso Profita in opposizione a decreto ingiuntivo, chiesero la liquidazione dei loro onorari ex art. 14 d.lgs. 150/2011 chiedendo l'importo pari a quanto liquidato al cliente in sede giudiziale a carico del soccombente. Il cliente (Profita) eccepì preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice e nel merito sostenne che i difensori non potevano vantare diritto sulle somme liquidate al cliente, non essendo stati 'antistatari'; in cassazione Profita dedusse inoltre nullità dell'ordinanza per decisione del collegio da parte di giudici che non avevano presenziato all'udienza di comparizione (contestando la composizione del collegio e la necessità che la discussione si svolgesse davanti allo stesso collegio) e censurò la liquidazione per non avere considerato il preventivo già pagato e per essere eccedente rispetto al valore della causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che le controversie di liquidazione degli onorari degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 e devono essere trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale (salva delega al singolo giudice per attività istruttorie), con la conseguenza che la deliberazione in camera di consiglio da parte di un collegio i cui componenti non hanno assistito alla discussione configura violazione dell'art. 276 c.p.c. e determina la nullità. Perciò l'ordinanza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma per la rinnovazione della discussione e della decisione in diversa composizione collegiale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 4 marzo 2011, n. 150 (art. 14)

    Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito speciale di cui all'art. 14 e devono essere trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 150/2011

    Consente la designazione del giudice relatore e la delega ad uno dei componenti del collegio per l'assunzione di mezzi istruttori, ma non autorizza che la restante attività (in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni) sia svolta al di fuori del collegio.

  • art. 276 c.p.c.

    Se la decisione è deliberata da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione di questa norma e la conseguente nullità della sentenza.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata per la disciplina delle conclusioni motivate del Pubblico Ministero in Cassazione; usata in sede istruttoria per le conclusioni del P.M.

  • Cass. n. 13856/2022 (giurisprudenza)

    «Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza»

    Principio seguito dalla Corte: la decisione del collegio che non ha partecipato alla discussione è nulla; il processo in materia di liquidazione onorari deve svolgersi e decidersi in collegio.

  • Cass. S.U. n. 12609/2012 (giurisprudenza)

    Conferma l'orientamento secondo cui i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati devono essere trattati in composizione collegiale, nelle modalità indicate dalla normativa.

  • Cass. n. 6012/2020 (giurisprudenza richiamata dalle parti)

    Pronuncia citata in contrasto nel dibattito ma non seguita dal Collegio; il Collegio ha preferito l'orientamento più recente di Cass. n. 13856/2022.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla liquidazione degli onorari degli avvocati seguono il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e, salvo la delega per atti istruttori, devono essere trattate e decise da un tribunale in composizione collegiale.
  • La designazione di un giudice relatore o la delega per atti istruttori non legittima che la discussione e la decisione siano svolte da giudici che non hanno partecipato all'udienza: se il collegio decide senza aver assistito alla discussione, la decisione è annullabile per violazione dell'art. 276 c.p.c.
  • Chi intende censurare la composizione del collegio o la regolarità della trattazione deve sollevare e motivare l'eccezione tempestivamente; in mancanza di regolare composizione la decisione sarà cassata e la causa rinviata per rinnovazione della discussione.
  • Questioni meritorie sulla misura degli onorari (accordi preventivi, pagamenti già effettuati, rapporto con il valore della causa) restano rilevanti ma possono essere assorbite se la Corte annulla l'atto per vizi di composizione; pertanto tali censure dovranno essere riesaminate dal collegio nella nuova composizione.
  • Per la prassi difensiva: se si agisce per la liquidazione degli onorari, conviene prevedere e documentare eventuali patti, pagamenti e corrispondenze e vigilare sulla composizione e sullo svolgimento dell'udienza per evitare nullità processuali che provochino ulteriori rinvii.

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